FCS – La FCS continuerà?

Gli impianti beneficiano del FCS finché sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • è garantita l’indipendenza tra produttore e azienda di approvvigionamento elettrico;
  • i contratti esistenti sono validi;
  • l’impianto continua a essere gestito nel quadro della salvaguardia dei diritti acquisiti (cfr. due punti più avanti).

Il diritto al rimborso dei costi supplementari decade nel caso in cui, durante il periodo di rimunerazione dei costi supplementari stabilito dal legislatore, l’indipendenza cessa o viene rescisso il contratto esistente o l’impianto viene sostituito.

  • Ampliamento o rinnovamento di un impianto avente diritto al FCS

    Gli impianti che beneficiano del finanziamento dei costi supplementari possono continuare a rimanere nel regime FCS anche in caso di rinnovo o ampliamento. Il diritto all'FCS rimane in essere nell'ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti relativi all'impianto.

    In virtù della salvaguardia dei diritti acquisiti è consentito continuare a mantenere un impianto esistente nella sua sostanza e a utilizzarlo come in precedenza. È possibile anche un ampliamento o un rinnovo, purché continui a esistere l'impianto originario. Di conseguenza non sono più coperte dalla salvaguardia dei diritti acquisiti le misure che equivalgono alla costruzione di un nuovo impianto (costruzione sostitutiva).

    Si applica una deroga nei casi in cui l'impianto è distrutto da un incendio, un evento naturale o altro evento straordinario e involontario. Questi impianti possono quindi essere ricostruiti continuando a beneficiare dell'FCS. Tuttavia, in questi casi si raccomanda assolutamente di discutere preventivamente il rispettivo caso con Pronovo, per garantire che le misure adottate non facciano decadere il diritto all'FCS. Se nel prosieguo si procede a un ampliamento, a un rinnovo o a una nuova installazione, è indispensabile presentare una nuova certificazione dell'intero impianto entro un mese dall'entrata in servizio.

    Resta in ogni caso la premessa che il produttore avente diritto all'FCS rimanga effettivamente indipendente e che un ampliamento dell'impianto sia possibile nell'ambito dei contratti in essere.

    Per ampliamenti in impianti fotovoltaici, che sono stati messi in servizio a partire dal 1° gennaio 2021 e non sono stati inseriti nell'attuale contratto FCS, esistono due possibilità. In questo caso è necessario garantire che l'ampliamento non sia collegato dietro allo stesso punto di misurazione (misurazione separata) e che l'elettricità prodotta dall'ampliamento non confluisca nel conteggio dell'impianto di base:

    • Ampliamento RU: il notevole ampliamento riceve un contributo di potenza se sono rispettati i requisiti ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OPEn. Il tasso di rimunerazione applicato fino ad ora per la produzione di energia dell'impianto di base esistente resta invariato.
    • Ampliamento GO: un simile ampliamento non ha diritto ad alcun incentivo (né rimunerazione per l'immissione di energia né rimunerazione unica). Questa opzione è possibile anche per gli ampliamenti degli impianti fotovoltaici che sono stati messi in servizio già prima del 1° gennaio 2021.
  • Cambio di produttore

    Se un impianto avente diritto al FCS viene ceduto a un nuovo proprietario e se le summenzionate condizioni per fruire del FCS sono tuttora soddisfatte, deve essere presentato all'organo di esecuzione un modulo Cambio di beneficiario per il finanziamento dei costi supplementari (FCS) sottoscritto dall'ex produttore e dall'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE).

  • Uscita di un impianto dal programma di incentivazione FCS

    Se desiderate ritirare il vostro impianto FCS dal programma di incentivazione, vi preghiamo di presentare a Pronovo l'originale del modulo

    firmato dal produttore e dal gestore di rete.

  • Perdita del diritto di beneficiare del FCS

    Un impianto perde il diritto di beneficiare del FCS quando si verifica uno dei seguenti casi:

    • non è più garantita l'indipendenza tra produttore e gestore di rete;
    • l'impianto è stato smontato e sostituito da un impianto nuovo; non è più garantita la salvaguardia dei diritti acquisiti;
    • non esiste un contratto valido tra produttore e gestore di rete.

    Si prega di contattare immediatamente Pronovo, non appena si verifica una delle situazioni menzionate.

  • Fine del programma FCS

    Il programma di incentivazione del finanziamento dei costi supplementari (FCS) si applica:

    • agli impianti idroelettrici fino al 31 dicembre 2035
    • a tutti i restanti impianti fino al 31 dicembre 2025

Ampliamento o rinnovamento di un impianto avente diritto al FCS Gli impianti che beneficiano del finanziamento dei costi supplementari possono continuare a rimanere nel regime FCS anche in caso di rinnovo o ampliamento. Il diritto all’FCS rimane in essere nell’ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti relativi all’impianto.

In virtù della salvaguardia dei diritti acquisiti è consentito continuare a mantenere un impianto esistente nella sua sostanza e a utilizzarlo come in precedenza. È possibile anche un ampliamento o un rinnovo, purché continui a esistere l’impianto originario. Di conseguenza non sono più coperte dalla salvaguardia dei diritti acquisiti le misure che equivalgono alla costruzione di un nuovo impianto (costruzione sostitutiva).

Si applica una deroga nei casi in cui l’impianto è distrutto da un incendio, un evento naturale o altro evento straordinario e involontario. Questi impianti possono quindi essere ricostruiti continuando a beneficiare dell’FCS. Tuttavia, in questi casi si raccomanda assolutamente di discutere preventivamente il rispettivo caso con Pronovo, per garantire che le misure adottate non facciano decadere il diritto all’FCS. Se nel prosieguo si procede a un ampliamento, a un rinnovo o a una nuova installazione, è indispensabile presentare una nuova certificazione dell’intero impianto entro un mese dall’entrata in servizio.

Resta in ogni caso la premessa che il produttore avente diritto all’FCS rimanga effettivamente indipendente e che un ampliamento dell’impianto sia possibile nell’ambito dei contratti in essere.

Per ampliamenti in impianti fotovoltaici, che sono stati messi in servizio a partire dal 1° gennaio 2021 e non sono stati inseriti nell’attuale contratto FCS, esistono due possibilità. In questo caso è necessario garantire che l’ampliamento non sia collegato dietro allo stesso punto di misurazione (misurazione separata) e che l’elettricità prodotta dall’ampliamento non confluisca nel conteggio dell’impianto di base:

Ampliamento RU: il notevole ampliamento riceve un contributo di potenza se sono rispettati i requisiti ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OPEn. Il tasso di rimunerazione applicato fino ad ora per la produzione di energia dell’impianto di base esistente resta invariato.
Ampliamento GO: un simile ampliamento non ha diritto ad alcun incentivo (né rimunerazione per l’immissione di energia né rimunerazione unica). Questa opzione è possibile anche per gli ampliamenti degli impianti fotovoltaici che sono stati messi in servizio già prima del 1° gennaio 2021. Cambio di produttore Se un impianto avente diritto al FCS viene ceduto a un nuovo proprietario e se le summenzionate condizioni per fruire del FCS sono tuttora soddisfatte, deve essere presentato all’organo di esecuzione un modulo

sottoscritto dall’ex produttore e dall’azienda di approvvigionamento elettrico (AAE). Uscita di un impianto dal programma di incentivazione FCS Se desiderate ritirare il vostro impianto FCS dal programma di incentivazione, vi preghiamo di presentare a Pronovo l’originale del modulo firmato dal produttore e dal gestore di rete. Perdita del diritto di beneficiare del FCS Un impianto perde il diritto di beneficiare del FCS quando si verifica uno dei seguenti casi:

non è più garantita l’indipendenza tra produttore e gestore di rete;
l’impianto è stato smontato e sostituito da un impianto nuovo; non è più garantita la salvaguardia dei diritti acquisiti;
non esiste un contratto valido tra produttore e gestore di rete.

Si prega di contattare immediatamente Pronovo, non appena si verifica una delle situazioni menzionate. Fine del programma FCS Il programma di incentivazione del finanziamento dei costi supplementari (FCS) si applica:

agli impianti idroelettrici fino al 31 dicembre 2035
a tutti i restanti impianti fino al 31 dicembre 2025

FCS – Modalità di funzionamento del FCS

Pronovo, in quanto organismo indipendente, è responsabile dell’applicazione del FCS. Ne risulta l’iter seguente.

  1. Il produttore indipendente fornisce la corrente elettrica del suo impianto FCS alla sua azienda di approvvigionamento dell’energia (AAE).
  2. L’AAE, a sua volta, rifornisce di energia elettrica i consumatori finali.
  3. In cambio i consumatori finali versano all’AAE il prezzo dell’energia orientato al mercato nonché un supplemento di rete.
  4. L’AAE versa il supplemento di rete a Pronovo, la quale passa questo supplemento di rete direttamente all’Ufficio federale dell’energia (UFE), responsabile dell’amministrazione del fondo.
  5. Ai sensi della direttiva FCS, l’AAE corrisponde al produttore un prezzo d’acquisto garantito medio di 15 o 16 ct./kWh.
  6. L’AAE deve quindi sostenere i costi supplementari, derivanti dalla differenza tra il prezzo d’acquisto garantito pagato al produttore e il prezzo d’acquisto orientato al mercato.
  7. Tali costi supplementari vengono rimborsati all’AAE da Pronovo / attingendo al fondo.

Affinché un impianto possa beneficiare del FCS, deve essere registrato nel sistema svizzero delle garanzie di origine (SGO). Il produttore ha diritto alle garanzie di origine (GO) del suo impianto ed è autorizzato a commercializzare autonomamente il plusvalore ecologico del suo impianto. A tale scopo ha la possibilità di negoziare le GO sul mercato libero o di cederle con un ordine permanente a un’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico di energia.

FCS – Facts FCS

Cos’è un produttore indipendente?
I produttori indipendenti sono proprietari di impianti di produzione di energia elettrica a cui partecipano, per una quota massima del 50 percento, gestori di rete o fornitori di energia elettrica e che producono energia distribuita mediante rete:

  • prevalentemente per il consumo proprio, oppure
  • senza appalto pubblico prevalentemente o esclusivamente per l’immissione in rete.

Quali sono i casi in cui vengono corrisposti a un produttore 15 ct./kWh o 16 ct./kWh?
Al produttore deve essere corrisposto un prezzo medio annuo di 15 ct./kWh. Agli impianti entrati in servizio tra il 1992 e il 1999 spettano 16 ct./kWh (cfr. Direttiva FCS, cifra 5.1).

Viene retribuita la produzione netta di elettricità dell’impianto?
No, il FCS viene corrisposto solo per l’energia eccedente immessa in rete dall’impianto avente diritto al FCS. L’energia eccedente risulta dalla differenza tra l’energia prodotta nel luogo di produzione, il fabbisogno proprio (alimentazione ausiliaria dell’impianto) e il consumo proprio.

Cos’è il prezzo d’acquisto orientato al mercato?
Il prezzo d’acquisto orientato al mercato corrisponde alla tariffa del prefornitore dell’azienda di approvvigionamento elettrico (AAE). Questa, a sua volta, corrisponde alla media dei prezzi ponderata in base alla quantità a cui l’AAE ha acquistato l’energia elettrica dai suoi prefornitori.

A chi spettano le garanzie di origine (GO) dell’impianto avente diritto al FCS?
Il diritto alle garanzie di origine spetta fondamentalmente al produttore indipendente. Fanno eccezione i produttori che hanno ceduto i loro diritti al plusvalore ecologico a un’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico di energia. In questo caso, è l’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico di energia ad aver diritto alle GO. Questo diritto deve essere attestato nei confronti dell’organo di esecuzione sulla scorta del modulo «Ordine permanente GO».

FCS – Introduzione

Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) è uno dei programmi precursori dell’incentivazione delle energie rinnovabili in Svizzera. Il programma viene portato avanti ormai solo per gli impianti aventi diritto al FCS esistenti. Non si potranno quindi inserire nuovi impianti nel FCS.

L’articolo 7 della Legge sull’energia (LEne), nella versione del 26 giugno 1998, rappresenta la base giuridica del FCS. Ai sensi di tale disposizione le aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) sono obbligate ad acquistare l’energia generata da produttori indipendenti. Per questa energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili viene garantito ai produttori un prezzo medio annuo di 15 risp. 16 centesimi per chilowattora. I costi supplementari derivanti dalla differenza tra il prezzo d’acquisto garantito versato al produttore e il prezzo d’acquisto orientato al mercato sono rimborsati alle AAE da Pronovo.

Pronovo copre le spese sostenute tramite un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento di rete).

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra direttiva FCS.

SRI IT – Commercializzazione diretta

Cos’è la commercializzazione diretta?

L’obiettivo della commercializzazione diretta è di rendere il sistema di rimunerazione per l’immissione orientato al mercato. I produttori stessi sono responsabili della vendita dell’elettricità da loro prodotta. A tal fine, concludono contratti di acquisto individuali con le aziende elettriche o fornitori di servizi energetici. Questo crea un incentivo di concepire e gestire gli impianti in modo tale che producono in base alle esigenze.

Oltre al ricavo risultante della vendita di energia elettrica i gestori di impianti ricevono un premio d’immissione specifico alla tecnologia. In questo modo si intende attenuare le fluttuazioni a lungo termine dei prezzi di mercato, offrendo così ai produttori un elevato grado di sicurezza degli investimenti.

I produttori ricevono inoltre un’indennità di gestione specifica alla tecnologia per compensare gli oneri della commercializzazione diretta dell’elettricità.

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Le garanzie di origine non sono disponibili al gestore d’impianto per la vendita degli impianti nella commercializzazione diretta.

Trovate un elenco di alcuni commercializzatori diretti nella sezione Contatti dei «commercializzatori diretti» qui sotto.

Altre informazioni sono disponibili nelle Schede informative dell’UFE.

 

Infobox

Tasso di rimunerazione: Tariffa in base alla tecnologia
Prezzo di mercato: Prezzo alla borsa dell’energia elettrica per il giorno successivo per l’area di mercato Svizzera.
Prezzo di mercato di riferimento: Media del prezzo di mercato
Premio per l’immissione di elettricità: Differenza tra tasso di remunerazione e prezzo di mercato di riferimento
Indennità di gestione: Sostenuti seconda della tecnologia utilizzata

  • Immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento (Rimunerazione senza commercializzazione diretta)

    Il tasso di rimunerazione complessivo (colore viola) viene erogato costantemente e a prescindere dall'attuale prezzo di mercato. Non esiste alcuno stimolo a sostenere una produzione di energia elettrica che sia commisurata al fabbisogno e al mercato.

  • Rimunerazione con la commercializzazione diretta

    Non viene più erogato il prezzo di mercato di riferimento. In compenso viene corrisposto solo il cosiddetto premio di immissione, risultante dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento. Il prezzo di mercato di riferimento viene adeguato dall'UFE, il che determina anche una variazione del premio d'immissione. Da luglio del 2023 il prezzo di mercato di riferimento viene rilevato separatamente per piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa. Per gli impianti a commercializzazione diretta per i quali sono disponibili le quantità mensili di energia viene applicato un prezzo di mercato di riferimento mensile.

     

    È il soggetto che gestisce l'impianto che deve ottenere autonomamente il relativo prezzo sul mercato dell'elettricità. A tale scopo stipula contratti di fornitura secondo i regolamenti commerciali con aziende di approvvigionamento o di fornitura di servizi energetici (società di commercializzazione diretta).

     

    In media il prezzo di mercato conseguito e il premio di immissione entrambi invece danno il tasso di rimunerazione.

    Caso speciale di un prezzo di mercato di riferimento superiore al tasso di rimunerazione

    Se il prezzo di mercato di riferimento supera il tasso di rimunerazione, la parte eccedente viene fatturata trimestralmente da Pronovo.

  • Meccanismo di incentivo alla commercializzazione diretta

    La figura illustra il meccanismo di incentivazione alla commercializzazione diretta su un arco temporale di 24 ore. Ne risultano due situazioni di mercato:

    • Prezzo di mercato superiore al prezzo di mercato di riferimento
      Stimolo all'immissione di energia elettrica in caso di domanda elevata (prezzo di mercato elevato), dal momento che ne risulta un introito maggiore rispetto al modello di rimunerazione classico
    • Prezzo di mercato inferiore al prezzo di mercato di riferimento
      Nessuno stimolo all'immissione in caso di domanda bassa (prezzo di mercato basso), dal momento che ne risulta un introito minore rispetto al modello di rimunerazione classico

  • Chi deve partecipare alla commercializzazione diretta?

    Tutti i nuovi impianti con una potenza di 100kW o oltre sono obbligati a partecipare alla commercializzazione diretta a partire dal 01.01.2020.

    Sono esonerati dall'obbligo della commercializzazione diretta a partire dal 01.01.2020 gli impianti nuovi con una potenza inferiore a 100 kW nonché gli impianti che beneficiano già di una rimunerazione in base al diritto finora vigente e che hanno una potenza inferiore a 500 kW.

    Decisione RIC / SRI definitiva <100 kW 100 kW-500kW ≥500kW
    prima del 2018 Rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento
    dal 2018 Commercializzazione diretta a partire dal 01.01.2020

    Un cambio volontario nella commercializzazione diretta è possibile per tutti i gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione utilizzando il modulo

    A rispettare è un termine di notifica di un mese, prima della scadenza di un trimestre. Dopo l’accesso nella commercializzazione diretta non è più possibile tornare nel sistema per l'immissione al prezzo di mercato di riferimento.

  • Dati di contatto di commercializzatori diretti

    I produttori in regime di commercializzazione diretta sono in linea di principio liberi di commercializzare essi stessi direttamente l'energia elettrica.

    Si può tuttavia presumere che è prevedibile che la maggior parte dei produttori affiderà la commercializzazione a un terzo specializzato (cosiddetto commercializzatore diretto). Il rapporto tra il produttore e il suo commercializzatore diretto è disciplinato dal diritto privato.

    Di seguito è riportato un elenco non esaustivo e in ordine alfabetico dei commercializzatori diretti.

    Per i dettagli sulle condizioni contrattuali, si prega di contattare direttamente l'azienda interessata.
    Se offrite la commercializzazione diretta come una prestazione di servizio e desiderate essere inclusi nell'elenco, si prega di contattateci.

Immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento (Rimunerazione senza commercializzazione diretta) Il tasso di rimunerazione complessivo (colore viola) viene erogato costantemente e a prescindere dall’attuale prezzo di mercato. Non esiste alcuno stimolo a sostenere una produzione di energia elettrica che sia commisurata al fabbisogno e al mercato. Rimunerazione con la commercializzazione diretta Non viene più erogato il prezzo di mercato di riferimento. In compenso viene corrisposto solo il cosiddetto premio di immissione, risultante dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento. Il prezzo di mercato di riferimento viene adeguato dall’UFE, il che determina anche una variazione del premio d’immissione. Da luglio del 2023 il prezzo di mercato di riferimento viene rilevato separatamente per piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa. Per gli impianti a commercializzazione diretta per i quali sono disponibili le quantità mensili di energia viene applicato un prezzo di mercato di riferimento mensile.

 

È il soggetto che gestisce l’impianto che deve ottenere autonomamente il relativo prezzo sul mercato dell’elettricità. A tale scopo stipula contratti di fornitura secondo i regolamenti commerciali con aziende di approvvigionamento o di fornitura di servizi energetici (società di commercializzazione diretta).

 

In media il prezzo di mercato conseguito e il premio di immissione entrambi invece danno il tasso di rimunerazione.

Caso speciale di un prezzo di mercato di riferimento superiore al tasso di rimunerazione

Se il prezzo di mercato di riferimento supera il tasso di rimunerazione, la parte eccedente viene fatturata trimestralmente da Pronovo. Meccanismo di incentivo alla commercializzazione diretta La figura illustra il meccanismo di incentivazione alla commercializzazione diretta su un arco temporale di 24 ore. Ne risultano due situazioni di mercato:

Prezzo di mercato superiore al prezzo di mercato di riferimento
Stimolo all’immissione di energia elettrica in caso di domanda elevata (prezzo di mercato elevato), dal momento che ne risulta un introito maggiore rispetto al modello di rimunerazione classico
Prezzo di mercato inferiore al prezzo di mercato di riferimento
Nessuno stimolo all’immissione in caso di domanda bassa (prezzo di mercato basso), dal momento che ne risulta un introito minore rispetto al modello di rimunerazione classico Chi deve partecipare alla commercializzazione diretta? Tutti i nuovi impianti con una potenza di 100kW o oltre sono obbligati a partecipare alla commercializzazione diretta a partire dal 01.01.2020.

Sono esonerati dall’obbligo della commercializzazione diretta a partire dal 01.01.2020 gli impianti nuovi con una potenza inferiore a 100 kW nonché gli impianti che beneficiano già di una rimunerazione in base al diritto finora vigente e che hanno una potenza inferiore a 500 kW.

Decisione RIC / SRI definitiva
<100 kW
100 kW-500kW
≥500kW

prima del 2018
Rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento

dal 2018

Commercializzazione diretta a partire dal 01.01.2020

Un cambio volontario nella commercializzazione diretta è possibile per tutti i gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione utilizzando il modulo

. A rispettare è un termine di notifica di un mese, prima della scadenza di un trimestre. Dopo l’accesso nella commercializzazione diretta non è più possibile tornare nel sistema per l’immissione al prezzo di mercato di riferimento. Dati di contatto di commercializzatori diretti I produttori in regime di commercializzazione diretta sono in linea di principio liberi di commercializzare essi stessi direttamente l’energia elettrica.

Si può tuttavia presumere che è prevedibile che la maggior parte dei produttori affiderà la commercializzazione a un terzo specializzato (cosiddetto commercializzatore diretto). Il rapporto tra il produttore e il suo commercializzatore diretto è disciplinato dal diritto privato.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo e in ordine alfabetico dei commercializzatori diretti.

AEW Energie AG, Obere Vorstadt 40, Postfach, 5001 Aarau, Mail
Alpiq AG, Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Mail
Axpo Solutions AG,  Parkstrasse 23, 5401 Baden, Mail
Azienda Elettrica Ticinese (AET), El Stradún 74, 6513 Monte Carasso, Mail
BKW Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern, , Mail
CKW, Postfach, 6002 Luzern , Mail
Elektrizitätswerk Altdorf, Herrengasse 1, 6460 Altdorf, Mail
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz), Mail
Elektrizitätswerk des Kantons Zürich (EKZ), Dreikönigstrasse 18, 8002 Zürich
Energieplattform AG, Vadianstrasse 50, 9000 St.Gallen, Mail
Fleco Power AG, Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur, Mail
FMV SA, Rue de la Dixence 9, CP 570, 1951 Sion, Mail
Groupe E AG, Rte de Morat 135, 1763 Granges-Paccot, Mail
IWB Industrielle Werke Basel, Verkauf, Margarethenstrasse 40, Postfach, 4002 Basel, Mail
Primeo Energie, Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein, Mail
Repower AG, Via da Clalt 12, 7742 Poschiavo, Mail
SN Energie AG, Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen, Mail
SRM Swiss Renewables Marketplace AG, Löwenstrasse 66, 8001 Zürich, Mail
Suisse Next Sàrl, Rue du Jura 11, c/o Impact Hub, 1004 Lausanne, Mail

Per i dettagli sulle condizioni contrattuali, si prega di contattare direttamente l’azienda interessata.
Se offrite la commercializzazione diretta come una prestazione di servizio e desiderate essere inclusi nell’elenco, si prega di contattateci.

SRI IT – Processi operativi

Per beneficiare della rimunerazione per l’immissione occorre presentare a Pronovo una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione (SRI). La documentazione necessaria per una domanda completa può variare in base alla tecnologia. Se i criteri di ammissibilità sono verosimilmente soddisfatti e se vi sono sufficienti mezzi disponibili, Pronovo dispone di principio la partecipazione al SRI.

Una volta ottenuta questa decisione di principio, rispettati gli stati di avanzamento prescritti del progetto ed entrato in servizio l’impianto, Pronovo rilascia al gestore dell’impianto la decisione definitiva relativa alla partecipazione al SRI. La decisione indica anche l’esatto tasso di rimunerazione che risulta dalla somma del premio di immissione e del rispettivo prezzo di mercato di riferimento.

Le rimunerazioni trimestrali degli impianti nel SRI sono finanziate mediante una quota del supplemento sul consumo finale di energia elettrica, il cosiddetto supplemento di rete. In più, l’energia prodotta dagli impianti nel SRI viene venduta ai gruppi di bilancio (GB) o ai gestori della rete di distribuzione (GRD) al prezzo di mercato di riferimento. L’incasso presso i GB e i GRD è gestito da Pronovo, che inoltra gli introiti ai gestori di rete.

Nel SRI si distinguono due diversi modelli di rimunerazione:

  • La commercializzazione diretta
    Nella commercializzazione diretta il gestore dell’impianto stesso è responsabile della commercializzazione dell’energia prodotta e concorda un prezzo d’acquisto individuale con il suo acquirente. Oltre a questo ricavo, Pronovo versa al gestore dell’impianto un premio di immissione nonché un’indennità di gestione.
  • L’immissione al prezzo di mercato di riferimento
    L’immissione al prezzo di mercato di riferimento corrisponde alla tariffa vigente finora della rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi, con un tasso di rimunerazione fisso.

Distinzione schematica tra la commercializzazione diretta e l’immissione al prezzo di mercato di riferimento.

Processi operativi

I processi operativi sono stabiliti dalle disposizioni di legge (legge sull’energia e rispettive ordinanze) e si differenziano per impianti con misurazione della curva di carico, impianti senza misurazione della curva di carico nonché impianti in regime di commercializzazione diretta.

  • Impianti con misurazione della curva di carico o sistema di misurazione intelligente senza commercializzazione diretta

    Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA sussiste l’obbligo di installare una misurazione della curva di carico (MCC). Gli impianti realizzati dal 1.1. 2018 in poi hanno l’obbligo di installare un sistema di misurazione intelligente, indipendentemente dalla loro potenza. Ciò significa che questi nuovi impianti sono anche misurati con la misurazione della curva di carico.

    Gli impianti che sono dotati con una misurazione della curva di carico o con un sistema di misurazione intelligente e non sono in regime della commercializzazione diretta verranno inseriti nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER). Il responsabile del gruppo di bilancio (GB-ER), l’azienda swenex (swiss energy exchange Ltd.), contatterà i gestori degli impianti per coordinare l’inserimento nel gruppo di bilancio. Il gestore dell'impianto deve accettare le direttive del GB-ER. La remunerazione può essere versata solo dopo l'accettazione della direttiva.

    Il GB-ER ritira l'energia prodotta e la commercializza sul mercato dell’elettricità. Nei confronti del fondo supplemento rete, il GB-ER remunera il prezzo di mercato di riferimento per l'energia elettrica ritirata secondo il piano revisionale. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) calcola questo prezzo di mercato di riferimento a cadenza trimestrale risp. mensile.

    Processi operativi

  • Impianti senza misurazione della curva di carico o sistema di misurazione intelligente senza commercializzazione diretta

    Al fine di bilanciare l'energia, gli impianti senza misurazione della curva di carico (sMCC) permangono nei gruppi di bilancio «locali» (gruppi di bilancio che garantiscono l'approvvigionamento dei consumatori finali vincolati).

    L'energia prodotta viene fatturata ai gestori della rete di distribuzione direttamente da Pronovo al prezzo di mercato di riferimento calcolato dall'UFE.

    Le altre fasi del processo corrispondono a quelle di un impianto con misurazione della curva di carico o sistema di misurazione intelligente.

    Processi operativi

  • Impianti in regime di commercializzazione diretta

    Al più tardi entro il 01.01.2020 gli impianti seguenti hanno l'obbligo di passare alla commercializzazione diretta:

    • impianti con una potenza di almeno 100 kW ammessi nel SRI a partire dal 1° gennaio 2018.
    • impianti con una potenza di almeno 500 kW che beneficiano di una rimunerazione di immissione in base al diritto finora vigente (impianti RIC)

    La quantità di energia prodotta viene negoziata sul mercato dal gestore stesso dell'impianto o tramite un commercializzatore diretto. Al fine di garantire un'ampia sicurezza di investimento, oltre al ricavo conseguito viene versato anche un premio di immissione e un'indennità di gestione in funzione della tecnologia utilizzata attingendo al fondo supplemento rete.

    Tutti i gestori di impianti nel SRI possono passare volontariamente alla commercializzazione diretta utilizzando il modulo

    . Questo può essere fatto in qualsiasi momento rispettando un termine di notifica di un mese per la fine di ciascun trimestre. È tuttavia escluso un ritorno all'immissione al prezzo di mercato di riferimento.

    Processi operativi

Impianti con misurazione della curva di carico o sistema di misurazione intelligente senza commercializzazione diretta Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA sussiste l’obbligo di installare una misurazione della curva di carico (MCC). Gli impianti realizzati dal 1.1. 2018 in poi hanno l’obbligo di installare un sistema di misurazione intelligente, indipendentemente dalla loro potenza. Ciò significa che questi nuovi impianti sono anche misurati con la misurazione della curva di carico.

Gli impianti che sono dotati con una misurazione della curva di carico o con un sistema di misurazione intelligente e non sono in regime della commercializzazione diretta verranno inseriti nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER). Il responsabile del gruppo di bilancio (GB-ER), l’azienda swenex (swiss energy exchange Ltd.), contatterà i gestori degli impianti per coordinare l’inserimento nel gruppo di bilancio. Il gestore dell’impianto deve accettare le direttive del GB-ER. La remunerazione può essere versata solo dopo l’accettazione della direttiva.

Il GB-ER ritira l’energia prodotta e la commercializza sul mercato dell’elettricità. Nei confronti del fondo supplemento rete, il GB-ER remunera il prezzo di mercato di riferimento per l’energia elettrica ritirata secondo il piano revisionale. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) calcola questo prezzo di mercato di riferimento a cadenza trimestrale risp. mensile. Impianti senza misurazione della curva di carico o sistema di misurazione intelligente senza commercializzazione diretta Al fine di bilanciare l’energia, gli impianti senza misurazione della curva di carico (sMCC) permangono nei gruppi di bilancio «locali» (gruppi di bilancio che garantiscono l’approvvigionamento dei consumatori finali vincolati).

L’energia prodotta viene fatturata ai gestori della rete di distribuzione direttamente da Pronovo al prezzo di mercato di riferimento calcolato dall’UFE.

Le altre fasi del processo corrispondono a quelle di un impianto con misurazione della curva di carico o sistema di misurazione intelligente. Impianti in regime di commercializzazione diretta Al più tardi entro il 01.01.2020 gli impianti seguenti hanno l’obbligo di passare alla commercializzazione diretta:

impianti con una potenza di almeno 100 kW ammessi nel SRI a partire dal 1° gennaio 2018.
impianti con una potenza di almeno 500 kW che beneficiano di una rimunerazione di immissione in base al diritto finora vigente (impianti RIC)

La quantità di energia prodotta viene negoziata sul mercato dal gestore stesso dell’impianto o tramite un commercializzatore diretto. Al fine di garantire un’ampia sicurezza di investimento, oltre al ricavo conseguito viene versato anche un premio di immissione e un’indennità di gestione in funzione della tecnologia utilizzata attingendo al fondo supplemento rete.

Tutti i gestori di impianti nel SRI possono passare volontariamente alla commercializzazione diretta utilizzando il modulo

. Questo può essere fatto in qualsiasi momento rispettando un termine di notifica di un mese per la fine di ciascun trimestre. È tuttavia escluso un ritorno all’immissione al prezzo di mercato di riferimento.

SRI IT – Facts SRI

Entro l’anno 2035, la produzione di corrente da nuove energie rinnovabili deve essere di almeno 11.4 TWh (LEne art. 2, cpv. 1). Per raggiungere questo obiettivo, dal 2009 la Svizzera ha introdotto diversi programmi d’incentivazione. Vi rientra anche la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC), che il 1° gennaio 2018 è stata trasformata nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI).

Cifre e fatti principali sulla RIC e il SRI:

Dall’inizio della RIC, il numero di notifiche superò le aspettative. Pertanto, non ci fu possibile considerare subito tutte le notifiche in un solo programma d’incentivazione, ma fu introdotta una lista d’attesa. Per smaltire la lista d’attesa in costante crescita, nel 2014 è stata introdotta la rimunerazione unica (RU) per impianti fotovoltaici. Lo smaltimento della lista d’attesa è avvenuto mediante i cosiddetti contingenti aggiuntivi. Questi sono stati definiti ogni anno dall’UFE sulla base dei mezzi a disposizione.
A ottobre 2019 l’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha comunicato che nessun altro impianto sarebbe più stato inserito nello SRI (link comunicato stampa).

  • Impianti nel SRI

    Numero di impianti

    • La grande maggioranza degli impianti nello SRI è costituita da impianti fotovoltaici.
    • Le centrali eoliche sono molto rare.
    • Finora non sono stati incentivati impianti geotermici.
    • Dal 2020 non vengono concesse nuove decisioni di garanzia di principio per lo SRI. Vengono inseriti nello SRI solo quegli impianti che hanno già ricevuto una garanzia di principio e sono attualmente in esercizio.
    	
    	

    Potenza installata

    A questo proposito si misura la potenza per

    • impianti fotovoltaici:
      in base alla potenza di picco in corrente continua a norma (watt picco in Standard Test Conditions (STC))
    • tutte le altre tecnologie:
      in base alla potenza nominale del generatore di corrente

    Produzione annua

    Nel 2024, la forza idrica e la biomassa generano insieme circa l'81% della produzione complessiva.

  • Rimunerazione

    Rimunerazione complessiva

    Per la prima volta dall'introduzione dell'SRI nel 2021 aveva registrato una diminuzione e nel 2022 era scesa addirittura in territorio negativo. Questo sviluppo è dovuto al forte aumento dei prezzi di mercato di riferimento, registrato in questi anni, che ha portato a un calo significativo delle rimunerazioni per gli impianti SRI, i cui tassi di rimunerazione sono legati al prezzo di mercato di riferimento (PMR).

    Efficacia degli incentivi

    L'efficienza dell'incentivo indica quanta rimunerazione riceve in media la rispettiva tecnologia per ogni chilowattora immesso.

    • Il valore maggiore relativo all'efficienza dell'incentivo viene registrato dalle centrali idroelettriche.
    • Dall'inizio della RIC (ora SRI), il fotovoltaico è nettamente migliorato in termini di efficienza dell'incentivo. Con l'eccezione del 2022, anno in cui i PMR erano storicamente elevati, si attesta a un livello più o meno simile.
    • Con l'eccezione del 2022, l'efficienza dell'incentivo degli impianti di grandi dimensioni (forza idrica, biomassa, energia eolica) è migliorata in modo significativo, dal momento che questi hanno una tariffa di rimunerazione legata al prezzo di mercato di riferimento.

    Fondo supplemento rete

    Il Fondo per il supplemento di rete viene accumulato con un supplemento sui costi per l'utilizzazione della rete. Con questo supplemento vengono in parte finanziate anche le rimunerazioni per lo SRI. In aggiunta a questa quota del supplemento di rete, lo SRI viene finanziato tramite gli introiti dei prezzi di mercato, in caso di impianti che immettono energia nell'ambito del modello legato al prezzo di mercato di riferimento.
    Gli importi di rimunerazione per gli impianti nello SRI devono pertanto essere finanziati dal fondo per il supplemento di rete e tramite gli introiti dei prezzi di mercato.

    Prezzo di mercato

    Per la prima volta dall'introduzione del programma d'incentivazione, nel 2022 i prezzi di mercato di riferimento avevano raggiunto il loro massimo storico. Da allora, il PMR è sceso di nuovo in modo significativo, ma è diventato più volatile e non ha raggiunto il livello precedente al 2021.

Impianti nel SRI Numero di impianti

La grande maggioranza degli impianti nello SRI è costituita da impianti fotovoltaici.
Le centrali eoliche sono molto rare.
Finora non sono stati incentivati impianti geotermici.
Dal 2020 non vengono concesse nuove decisioni di garanzia di principio per lo SRI. Vengono inseriti nello SRI solo quegli impianti che hanno già ricevuto una garanzia di principio e sono attualmente in esercizio.


Potenza installata
A questo proposito si misura la potenza per

impianti fotovoltaici:
in base alla potenza di picco in corrente continua a norma (watt picco in Standard Test Conditions (STC))
tutte le altre tecnologie:
in base alla potenza nominale del generatore di corrente


Produzione annua
Nel 2024, la forza idrica e la biomassa generano insieme circa l’81% della produzione complessiva.
Rimunerazione Rimunerazione complessiva
Per la prima volta dall’introduzione dell’SRI nel 2021 aveva registrato una diminuzione e nel 2022 era scesa addirittura in territorio negativo. Questo sviluppo è dovuto al forte aumento dei prezzi di mercato di riferimento, registrato in questi anni, che ha portato a un calo significativo delle rimunerazioni per gli impianti SRI, i cui tassi di rimunerazione sono legati al prezzo di mercato di riferimento (PMR).

Efficacia degli incentivi
L’efficienza dell’incentivo indica quanta rimunerazione riceve in media la rispettiva tecnologia per ogni chilowattora immesso.

Il valore maggiore relativo all’efficienza dell’incentivo viene registrato dalle centrali idroelettriche.
Dall’inizio della RIC (ora SRI), il fotovoltaico è nettamente migliorato in termini di efficienza dell’incentivo. Con l’eccezione del 2022, anno in cui i PMR erano storicamente elevati, si attesta a un livello più o meno simile.
Con l’eccezione del 2022, l’efficienza dell’incentivo degli impianti di grandi dimensioni (forza idrica, biomassa, energia eolica) è migliorata in modo significativo, dal momento che questi hanno una tariffa di rimunerazione legata al prezzo di mercato di riferimento.


Fondo supplemento rete
Il Fondo per il supplemento di rete viene accumulato con un supplemento sui costi per l’utilizzazione della rete. Con questo supplemento vengono in parte finanziate anche le rimunerazioni per lo SRI. In aggiunta a questa quota del supplemento di rete, lo SRI viene finanziato tramite gli introiti dei prezzi di mercato, in caso di impianti che immettono energia nell’ambito del modello legato al prezzo di mercato di riferimento.
Gli importi di rimunerazione per gli impianti nello SRI devono pertanto essere finanziati dal fondo per il supplemento di rete e tramite gli introiti dei prezzi di mercato.

Prezzo di mercato
Per la prima volta dall’introduzione del programma d’incentivazione, nel 2022 i prezzi di mercato di riferimento avevano raggiunto il loro massimo storico. Da allora, il PMR è sceso di nuovo in modo significativo, ma è diventato più volatile e non ha raggiunto il livello precedente al 2021.

SRI IT – Introduzione

La rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) è un programma d’incentivazione per le energie rinnovabili che rimunera trimestralmente il contributo di incentivazione per l’energia immessa. I tassi di rimunerazione vengono definiti sulla base di impianti di riferimento per tecnologia e classe di potenza. La corrente prodotta con impianti SRI viene indicata nell’etichettatura dell’elettricità come elettricità che beneficia di misure di promozione

La lista d’attesa SRI per le altre tecnologie non viene più smaltita dal 2020, quella per il fotovoltaico dal 2021. Non è più possibile presentare nuove domande per il programma d’incentivazione dello SRI.

Attualmente ricevono una rimunerazione per l’immissione di elettricità circa 12’100 impianti fotovoltaici, circa 670 impianti idroelettrici, più di 40 centrali eoliche e circa 320 impianti a biomassa. Inoltre, più di 60 progetti relativi a impianti idroelettrici, 420 relativi all’energia eolica, 30 relativi a impianti a biomassa e tre progetti di geotermia hanno già ricevuto una promessa di incentivo SRI. Dopo la messa in esercizio degli impianti gli stessi verranno rimunerati tramite lo SRI. Fonte: Comunicato stampa UFE

Il prezzo di mercato di riferimento, nel frattempo aumentato nel 2022, ha causato una profonda correzione degli incentivi versati in questo programma d’incentivazione. Per gli impianti in regime di commercializzazione diretta, nel caso in cui il prezzo di mercato di riferimento per l’impianto con incentivazione risultava superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente veniva fatturata. Pronovo ha illustrato le possibilità di contrastare tale situazione.

  • Uscita dallo SRI
  • Adeguamento del dispositivo di misura

GO IT – Dalla registrazione all’annullamento

  • Registrazione e modifica di un conto aziendale

    Questa sezione illustra come si può creare un conto nel sistema delle garanzie di origine e quali conti devono essere utilizzati a seconda delle attività.

    Potete aprire un conto aziendale cliccando, nella pagina iniziale del sistema delle garanzie di origine, sulla voce «Registrare conto aziendale» e inviandoci quindi la completa documentazione. Nel sistema delle garanzie di origine è possibile gestire e registrare i seguenti conti aziendali:

    Conto gestore di impianti questo conto è solamente per i gestori di un impianto. Su di esso vengono generate tutte le GO, una volta che si sono inseriti i dati di produzione degli impianti. Le garanzie di origine possono essere trasmesse manualmente o tramite ordini permanenti.
    Conto negoziante su questo conto è possibile rilevare e trasmettere GO. Inoltre, è possibile effettuare commerci internazionali e annullamenti di GO.
    Conto fornitore di Corrente è obbligatorio per ogni fornitore di corrente, dal momento che la dichiarazione annuale del mix del fornitore deve avvenire tramite questo conto. Per il resto, è possibile rilevare e annullare GO.
    Conto fornitore di corrente-prestatore di servizi è un conto per le aziende di approvvigionamento elettrico o prestatori di servizi che si occupano dell'etichettatura dell'elettricità per conto di un'altra azienda. Le possibilità sono le stesse offerte dal conto fornitore.
    Conti speciali per gestori di rete, prestatori di servizi GDE e auditor Per l'apertura di un conto aziendale per questi ruoli serve il formulario «Dati di identificazione per gestori di rete, prestatori di servizi GDE e auditor». I contratti vi vengono inviati per essere firmati subito dopo la ricezione del formulario di registrazione sottoscritto.

    Non appena Pronovo riceve la documentazione completa (formulario di registrazione e contratto), invieremo in qualità di interlocutori principali i dati di login per l'accesso online al conto aziendale. Il nome d'utente viene spedito per posta elettronica e la password per invio raccomandato.

    Conto gestore di rete i gestori di rete nella cui sfera di competenza rientrano impianti SRI, FCS,GO o RU devono disporre di un conto aziendale di gestore di rete. In questo conto si inseriscono i dati di produzione, si registrano gli impianti GO e si gestiscono le designazioni del punto di misurazione.
    Conto gestore di rete-prestatore di servizi questo ruolo è per gestori di rete o prestatori di servizi che si occupano dell'amministrazione completa o parziale per conto di altri gestori di rete.
    Conto Auditor questo ruolo è solamente per auditor. In questo conto potete registrare gli impianti GO e autorizzare i dati di produzione.

    Modifica dei dati di base e registrazione di altri utenti

    Potete modificare alcuni dati base direttamente nel sistema delle garanzie di origine. I dati presenti nel sistema delle garanzie di origine e che presentano uno sfondo grigio non possono essere modificati da parte vostra. Vi preghiamo di inviare una e-mail a info@pronovo.ch.

    Potete registrare online altri utenti che necessitano dell'accesso al conto aziendale specifico del proprio ruolo. I nuovi utenti ricevono il proprio nome d'utente per posta elettronica e la password per invio raccomandato.

  • Registrazione dei dati relativi all'impianto

    Qui si spiega come possono essere registrati per il rilascio delle garanzie di origine gli impianti che non sono notificati nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) o per la rimunerazione unica (RU).

    • Per impianti con una potenza elettrica installata fino a 99.99 kW compresi e per impianti FCS è sufficiente una certificazione dei dati relativi all'impianto da parte del gestore di rete (gestore della stazione di misurazione). Il gestore di rete deve essere giuridicamente disgiunto dal gestore di impianto. Nota: non tutti gli operatori di rete offrono questo servizio. In alternativa, è necessario rivolgersi a un organismo di controllo indipendente.
    • Per impianti con una potenza elettrica installata superiore a 100 kW, la certificazione deve essere effettuata da un auditor accreditato per questo settore specifico.

    L'impianto può essere registrato online nel conto aziendale attraverso il sistema delle garanzie di origine: nel primo caso da parte del gestore di rete di competenza - se il gestore offre questo servizio. In alternativa, è necessario richiedere l'intervento di un organismo di controllo indipendente. Nel secondo da parte di un auditor accreditato; si procede quindi a stampare il documento e a inviarlo sottoscritto a Pronovo.

    Se un impianto è notificato per il SRI o la RU, tutte le informazioni per la certificazione dei dati relativi all'impianto sono disponibili in «Informazioni per il gestore di rete / l'auditor».

    Nella e-mail automatica che vi viene inviata subito dopo l’elaborazione della certificazione potete vedere come gestore di rete a partire da quando è possibile registrare i dati di produzione.

    Solo con l'inizio della notifica dei dati di produzione vengono rilasciate le garanzie di origine, per le quali il gestore di impianto riceve una rimunerazione per l’immissione di elettricità o le può negoziare

  • Registrazione e rilascio di garanzie di origine

    Qui si spiega come e quando bisogna notificare i dati di produzione. I dati di produzione possono essere registrati solamente da gestori di rete, prestatori di servizio gestori di rete o auditor.

    Le garanzie di origine vengono registrate e rilasciate per un periodo di un mese, un trimestre o un anno. I dati di produzione devono essere notificati in base al periodo della garanzia di origine:

    Garanzie di origine mensili

    I dati di produzione devono essere notificati entro la fine del mese successivo al mese di produzione. Ad es. il mese di gennaio deve essere notificato entro la fine di febbraio.

    Garanzie di origine trimestrali

    I dati di produzione devono essere notificati entro la fine del mese successivo alla fine del trimestre. Ad es. il primo trimestre (da gennaio a marzo) deve essere notificato entro la fine di aprile.

    Garanzie di origine annuali

    I dati di produzione devono essere notificati, dopo la conclusione del relativo anno, entro la fine di marzo.

    Per gli impianti con obbligo di registrazione (potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA) la legge prevede garanzie di origine mensili, ossia i dati di produzione devono essere notificati ogni mese.

    Per gli impianti più piccoli (potenza di allacciamento alla rete fino a 30 kVA) la produzione può essere misurata e registrata nel sistema delle garanzie di origine con un intervallo di 1, 3 o 12 mesi. Non è quindi ammessa, ad esempio, una notifica semestrale della produzione, come da Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)).

    Solo dopo che i dati di produzione sono stati certificati1 Pronovo rilascia le garanzie di origine, che saranno a disposizione al gestore di impianto nel sistema delle garanzie di origine.

    Procedura ammessa2 per la notifica dei dati di produzione

    Notifica automatica dei dati di produzione

    Questa procedura viene consigliata da Pronovo. In caso di notifica automatica dei dati di produzione, questi si considerano direttamente certificati. Affinché la notifica elettronica dei dati di produzione a Pronovo avvenga in modo corretto, devono essere soddisfatte le seguenti 3 condizioni:

    1. L'impianto deve essere dotato di un dispositivo di misurazione che può essere letto in remoto per la notifica elettronica dei dati di produzione

    Per garantire una corretta gestione della notifica elettronica dei dati di produzione, è consigliata l’installazione di un dispositivo di misurazione che possa essere letto in remoto.

    2. L'impianto deve essere registrato nel sistema delle garanzie di origine di Pronovo

    Solamente dopo aver ricevuto, come gestore di rete, l'e-mail automatica di Pronovo a seguito dell'elaborazione della certificazione, è possibile iniziare la notifica dei dati di produzione. Vi preghiamo di non inviare alcun dato prima di aver ricevuto questa e-mail: i dati non possono essere elaborati e non sono accettati dal sistema GDE di Pronovo.

    Eventuali modifiche all'impianto devono essere comunicate a Pronovo immediatamente; in caso di modifiche fondamentali è necessaria una nuova certificazione.

    3. Notifica tempestiva dei dati di produzione a Pronovo

    Il gestore di rete ha il compito di trasmettere a Pronovo i dati di produzione in conformità allo scambio dati standardizzato (SDAT-CH):

    • Invio mensile: si devono inviare i valori di un intero mese civile entro il 5° giorno del mese successivo. Per essere elaborati dal sistema GDE di Pronovo, è necessario che i dati siano completi e plausibili. Se per un determinato periodo l'impianto non ha prodotto nulla, bisogna inserire e certificare il valore «0».
    • Invio trimestrale: si devono inviare i valori di un intero trimestre entro il 5° giorno del trimestre successivo. Per essere elaborati dal sistema GDE di Pronovo, è necessario che i dati siano completi e plausibili. Se per un determinato periodo l'impianto non ha prodotto nulla, bisogna inserire e certificare il valore «0».

    Se vengono inviati dati di un impianto non autorizzato o per il quale non è stato inserito un punto di misurazione corretto, questi vengono respinti dal sistema GDE di Pronovo. In questo caso, chiediamo al gestore di rete di contattare Pronovo.

    Solo quando questi requisiti sono soddisfatti è possibile rilasciare garanzie di origine per la quantità di elettricità prodotta, che saranno poi a disposizione del gestore di impianto per il successivo utilizzo.

    Notifica manuale dei dati di produzione

    Per la notifica manuale dei dati di produzione tramite il sistema delle garanzie di origine di Pronovo, i valori di produzione devono essere registrati dal gestore di rete o dall'auditor attraverso il loro accesso online. In questa procedura, per la certificazione dei dati di produzione valgono le regole riportate di seguito.

    • Il gestore di rete (gestore della stazione di misurazione), se giuridicamente disgiunto dal gestoredi impianto e se l'impianto è di fino a 30 kVA inclusi, può certificare i dati di produzione.
    • Tutti gli auditor (organismi di valutazione della conformità accreditati) possono certificare i dati di produzione.

    1 La certificazione dei dati di produzione è regolamentata dalla «Guida per la certificazione di impianti e di dati di produzione».

    2 Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) (versione: 1 novembre 2017), art. 4 cpv. 1 e il documento del settore SDAT-CH.

  • Trasmissione di garanzie di origine

    Le garanzie di origine (GO) possono essere oggetto di commercio, ad es. da un gestore di impianto a un negoziante, da un negoziante a un altro negoziante o da un negoziante a un fornitore di corrente. Nel sistema delle garanzie di origine questa operazione è detta «trasmissione» di garanzie di origine.

    La procedura si svolge online in due fasi:

    • In primo luogo l’attore di mercato A deve «mettere a disposizione» le GO che intende vendere all'attore di mercato B.
    • A questo punto l’attore di mercato B, se d'accordo, può rilevare le GO predisposte dall'attore di mercato A.

    Dopo il prelievo da parte dell'attore di mercato B, le GO non sono più a disposizione dell'attore di mercato A. Si evitano in questo modo doppi conteggi.

    Trasmissioni di garanzie di origine a livello internazionale

    Il commercio internazionale è possibile solo a partire da un conto negoziante. È necessario il numero AIB del destinatario delle GO.

  • Registrazione di un ordine permanente per la trasmissione di garanzie di origine

    Con gli ordini permanenti, i gestori di impianti possono trasferire le garanzie di origine dei loro impianti ad un commerciante o fornitore di energia elettrica e quindi commercializzare il plus-valore ecologico della loro produzione di energia elettrica. Come nell'e-banking, anche per la trasmissione di garanzie di origine (GO) potete impostare online un ordine permanente tramite il conto utente produttore o commerciante.

    Se non siete titolari di un conto utente nel sistema delle garanzie di origine e desiderate cedere le vostre GO, per il periodo in lista d'attesa SRI oppure a tempo indeterminato, al gestore di rete regionale o a un soggetto terzo, procedete nel modo seguente:

    Impianti SRI sulla lista d’attesa

    Accetteremo il formulario fisica per la creazione di un ordine permanente GO (cartaceo), che abbiamo usato in passato, fino al 31 marzo 2021. Dopo tale data, solo l'inserimento online di ordini permanenti sarà possibile.

    Impianti notificati direttamente come impianti GO

    Contestualmente ente alla notifica dell'impianto GO deve essere registrato un ; questa operazione può essere effettuata direttamente dal gestore di rete o dall'auditor.

  • Annullamento di garanzie di origine

    Qui si spiega come un fornitore di corrente può utilizzare le garanzie di origine a favore dell'etichettatura dell'elettricità. Ulteriori informazioni sull'etichettatura dell'elettricità sono presenti qui.

    Per poter utilizzare queste garanzie di origine è necessario il cosiddetto annullamento delle GO nel sistema delle garanzie di origine. L’annullamento può essere effettuato mediante il conto negoziante oppure il conto fornitore. Ulteriori dettagli sono presenti qui. Dopo l'annullamento delle GO, queste non sono più disponibili nel sistema delle garanzie di origine. Un doppio conteggio è escluso. Solo le GO annullate possono essere utilizzate per l’etichettatura dell'elettricità.

    Un certificato sulla garanzia di origine del quantitativo annullato è messo a disposizione al commerciante o al fornitore di corrente in formato cartaceo, su richiesta o elettronico, oppure può essere scaricato dal sistema GO. I certificati GO consegnati possono essere controllati qui per verificarne l'autenticità dai consumatori corrispondenti tramite un codice di verifica contenuto nel certificato.

    L’annullamento delle GO nel sistema svizzero delle Garanzie di origine è consentito solo se il consumo dell’energia avviene in Svizzera. In caso di consumo al di fuori della Svizzera, le GO devono essere trasferite nel paese in questione e ivi annullate.

    Per eventuali domande restiamo a vostra disposizione.

Registrazione e modifica di un conto aziendale Questa sezione illustra come si può creare un conto nel sistema delle garanzie di origine e quali conti devono essere utilizzati a seconda delle attività.

Potete aprire un conto aziendale cliccando, nella pagina iniziale del sistema delle garanzie di origine, sulla voce «Registrare conto aziendale» e inviandoci quindi la completa documentazione. Nel sistema delle garanzie di origine è possibile gestire e registrare i seguenti conti aziendali:

Conto gestore di impianti
questo conto è solamente per i gestori di un impianto. Su di esso vengono generate tutte le GO, una volta che si sono inseriti i dati di produzione degli impianti. Le garanzie di origine possono essere trasmesse manualmente o tramite ordini permanenti.

Conto negoziante
su questo conto è possibile rilevare e trasmettere GO. Inoltre, è possibile effettuare commerci internazionali e annullamenti di GO.

Conto fornitore di Corrente
è obbligatorio per ogni fornitore di corrente, dal momento che la dichiarazione annuale del mix del fornitore deve avvenire tramite questo conto. Per il resto, è possibile rilevare e annullare GO.

Conto fornitore di corrente-prestatore di servizi
è un conto per le aziende di approvvigionamento elettrico o prestatori di servizi che si occupano dell’etichettatura dell’elettricità per conto di un’altra azienda. Le possibilità sono le stesse offerte dal conto fornitore.

Conti speciali per gestori di rete, prestatori di servizi GDE e auditor
Per l’apertura di un conto aziendale per questi ruoli serve il formulario «Dati di identificazione per gestori di rete, prestatori di servizi GDE e auditor». I contratti vi vengono inviati per essere firmati subito dopo la ricezione del formulario di registrazione sottoscritto.

Non appena Pronovo riceve la documentazione completa (formulario di registrazione e contratto), invieremo in qualità di interlocutori principali i dati di login per l’accesso online al conto aziendale. Il nome d’utente viene spedito per posta elettronica e la password per invio raccomandato.

Conto gestore di rete
i gestori di rete nella cui sfera di competenza rientrano impianti SRI, FCS,GO o RU devono disporre di un conto aziendale di gestore di rete. In questo conto si inseriscono i dati di produzione, si registrano gli impianti GO e si gestiscono le designazioni del punto di misurazione.

Conto gestore di rete-prestatore di servizi
questo ruolo è per gestori di rete o prestatori di servizi che si occupano dell’amministrazione completa o parziale per conto di altri gestori di rete.

Conto Auditor
questo ruolo è solamente per auditor. In questo conto potete registrare gli impianti GO e autorizzare i dati di produzione.

Modifica dei dati di base e registrazione di altri utenti

Potete modificare alcuni dati base direttamente nel sistema delle garanzie di origine. I dati presenti nel sistema delle garanzie di origine e che presentano uno sfondo grigio non possono essere modificati da parte vostra. Vi preghiamo di inviare una e-mail a info@pronovo.ch.

Potete registrare online altri utenti che necessitano dell’accesso al conto aziendale specifico del proprio ruolo. I nuovi utenti ricevono il proprio nome d’utente per posta elettronica e la password per invio raccomandato. Registrazione dei dati relativi all’impianto Qui si spiega come possono essere registrati per il rilascio delle garanzie di origine gli impianti che non sono notificati nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) o per la rimunerazione unica (RU).

Per impianti con una potenza elettrica installata fino a 99.99 kW compresi e per impianti FCS è sufficiente una certificazione dei dati relativi all’impianto da parte del gestore di rete (gestore della stazione di misurazione). Il gestore di rete deve essere giuridicamente disgiunto dal gestore di impianto. Nota: non tutti gli operatori di rete offrono questo servizio. In alternativa, è necessario rivolgersi a un organismo di controllo indipendente.
Per impianti con una potenza elettrica installata superiore a 100 kW, la certificazione deve essere effettuata da un auditor accreditato per questo settore specifico.

L’impianto può essere registrato online nel conto aziendale attraverso il sistema delle garanzie di origine: nel primo caso da parte del gestore di rete di competenza – se il gestore offre questo servizio. In alternativa, è necessario richiedere l’intervento di un organismo di controllo indipendente. Nel secondo da parte di un auditor accreditato; si procede quindi a stampare il documento e a inviarlo sottoscritto a Pronovo.

Se un impianto è notificato per il SRI o la RU, tutte le informazioni per la certificazione dei dati relativi all’impianto sono disponibili in «Informazioni per il gestore di rete / l’auditor».

Nella e-mail automatica che vi viene inviata subito dopo l’elaborazione della certificazione potete vedere come gestore di rete a partire da quando è possibile registrare i dati di produzione.

Solo con l’inizio della notifica dei dati di produzione vengono rilasciate le garanzie di origine, per le quali il gestore di impianto riceve una rimunerazione per l’immissione di elettricità o le può negoziare Registrazione e rilascio di garanzie di origine Qui si spiega come e quando bisogna notificare i dati di produzione. I dati di produzione possono essere registrati solamente da gestori di rete, prestatori di servizio gestori di rete o auditor.

Le garanzie di origine vengono registrate e rilasciate per un periodo di un mese, un trimestre o un anno. I dati di produzione devono essere notificati in base al periodo della garanzia di origine:

Garanzie di origine mensili

I dati di produzione devono essere notificati entro la fine del mese successivo al mese di produzione. Ad es. il mese di gennaio deve essere notificato entro la fine di febbraio.

Garanzie di origine trimestrali

I dati di produzione devono essere notificati entro la fine del mese successivo alla fine del trimestre. Ad es. il primo trimestre (da gennaio a marzo) deve essere notificato entro la fine di aprile.

Garanzie di origine annuali

I dati di produzione devono essere notificati, dopo la conclusione del relativo anno, entro la fine di marzo.

Per gli impianti con obbligo di registrazione (potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA) la legge prevede garanzie di origine mensili, ossia i dati di produzione devono essere notificati ogni mese.

Per gli impianti più piccoli (potenza di allacciamento alla rete fino a 30 kVA) la produzione può essere misurata e registrata nel sistema delle garanzie di origine con un intervallo di 1, 3 o 12 mesi. Non è quindi ammessa, ad esempio, una notifica semestrale della produzione, come da Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)).

Solo dopo che i dati di produzione sono stati certificati1 Pronovo rilascia le garanzie di origine, che saranno a disposizione al gestore di impianto nel sistema delle garanzie di origine.

Procedura ammessa2 per la notifica dei dati di produzione

Notifica automatica dei dati di produzione

Questa procedura viene consigliata da Pronovo. In caso di notifica automatica dei dati di produzione, questi si considerano direttamente certificati. Affinché la notifica elettronica dei dati di produzione a Pronovo avvenga in modo corretto, devono essere soddisfatte le seguenti 3 condizioni:

1. L’impianto deve essere dotato di un dispositivo di misurazione che può essere letto in remoto per la notifica elettronica dei dati di produzione

Per garantire una corretta gestione della notifica elettronica dei dati di produzione, è consigliata l’installazione di un dispositivo di misurazione che possa essere letto in remoto.

2. L’impianto deve essere registrato nel sistema delle garanzie di origine di Pronovo

Solamente dopo aver ricevuto, come gestore di rete, l’e-mail automatica di Pronovo a seguito dell’elaborazione della certificazione, è possibile iniziare la notifica dei dati di produzione. Vi preghiamo di non inviare alcun dato prima di aver ricevuto questa e-mail: i dati non possono essere elaborati e non sono accettati dal sistema GDE di Pronovo.

Eventuali modifiche all’impianto devono essere comunicate a Pronovo immediatamente; in caso di modifiche fondamentali è necessaria una nuova certificazione.

3. Notifica tempestiva dei dati di produzione a Pronovo

Il gestore di rete ha il compito di trasmettere a Pronovo i dati di produzione in conformità allo scambio dati standardizzato (SDAT-CH):

Invio mensile: si devono inviare i valori di un intero mese civile entro il 5° giorno del mese successivo. Per essere elaborati dal sistema GDE di Pronovo, è necessario che i dati siano completi e plausibili. Se per un determinato periodo l’impianto non ha prodotto nulla, bisogna inserire e certificare il valore «0».
Invio trimestrale: si devono inviare i valori di un intero trimestre entro il 5° giorno del trimestre successivo. Per essere elaborati dal sistema GDE di Pronovo, è necessario che i dati siano completi e plausibili. Se per un determinato periodo l’impianto non ha prodotto nulla, bisogna inserire e certificare il valore «0».

Se vengono inviati dati di un impianto non autorizzato o per il quale non è stato inserito un punto di misurazione corretto, questi vengono respinti dal sistema GDE di Pronovo. In questo caso, chiediamo al gestore di rete di contattare Pronovo.

Solo quando questi requisiti sono soddisfatti è possibile rilasciare garanzie di origine per la quantità di elettricità prodotta, che saranno poi a disposizione del gestore di impianto per il successivo utilizzo.

Notifica manuale dei dati di produzione

Per la notifica manuale dei dati di produzione tramite il sistema delle garanzie di origine di Pronovo, i valori di produzione devono essere registrati dal gestore di rete o dall’auditor attraverso il loro accesso online. In questa procedura, per la certificazione dei dati di produzione valgono le regole riportate di seguito.

Il gestore di rete (gestore della stazione di misurazione), se giuridicamente disgiunto dal gestoredi impianto e se l’impianto è di fino a 30 kVA inclusi, può certificare i dati di produzione.
Tutti gli auditor (organismi di valutazione della conformità accreditati) possono certificare i dati di produzione.

1 La certificazione dei dati di produzione è regolamentata dalla «Guida per la certificazione di impianti e di dati di produzione».

2 Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) (versione: 1 novembre 2017), art. 4 cpv. 1 e il documento del settore SDAT-CH. Trasmissione di garanzie di origine Le garanzie di origine (GO) possono essere oggetto di commercio, ad es. da un gestore di impianto a un negoziante, da un negoziante a un altro negoziante o da un negoziante a un fornitore di corrente. Nel sistema delle garanzie di origine questa operazione è detta «trasmissione» di garanzie di origine.

La procedura si svolge online in due fasi:

In primo luogo l’attore di mercato A deve «mettere a disposizione» le GO che intende vendere all’attore di mercato B.
A questo punto l’attore di mercato B, se d’accordo, può rilevare le GO predisposte dall’attore di mercato A.

Dopo il prelievo da parte dell’attore di mercato B, le GO non sono più a disposizione dell’attore di mercato A. Si evitano in questo modo doppi conteggi.

Trasmissioni di garanzie di origine a livello internazionale

Il commercio internazionale è possibile solo a partire da un conto negoziante. È necessario il numero AIB del destinatario delle GO. Registrazione di un ordine permanente per la trasmissione di garanzie di origine Con gli ordini permanenti, i gestori di impianti possono trasferire le garanzie di origine dei loro impianti ad un commerciante o fornitore di energia elettrica e quindi commercializzare il plus-valore ecologico della loro produzione di energia elettrica. Come nell’e-banking, anche per la trasmissione di garanzie di origine (GO) potete impostare online un ordine permanente tramite il conto utente produttore o commerciante.

Se non siete titolari di un conto utente nel sistema delle garanzie di origine e desiderate cedere le vostre GO, per il periodo in lista d’attesa SRI oppure a tempo indeterminato, al gestore di rete regionale o a un soggetto terzo, procedete nel modo seguente:

Impianti SRI sulla lista d’attesa

Istruzioni per i gestori d’impianto
Istruzioni passo dopo passo per commerciante/ fornitore di corrente

Accetteremo il formulario fisica per la creazione di un ordine permanente GO (cartaceo), che abbiamo usato in passato, fino al 31 marzo 2021. Dopo tale data, solo l’inserimento online di ordini permanenti sarà possibile.

Impianti notificati direttamente come impianti GO

Contestualmente ente alla notifica dell’impianto GO deve essere registrato un ; questa operazione può essere effettuata direttamente dal gestore di rete o dall’auditor.

Annullamento di garanzie di origine Qui si spiega come un fornitore di corrente può utilizzare le garanzie di origine a favore dell’etichettatura dell’elettricità. Ulteriori informazioni sull’etichettatura dell’elettricità sono presenti qui.

Per poter utilizzare queste garanzie di origine è necessario il cosiddetto annullamento delle GO nel sistema delle garanzie di origine. L’annullamento può essere effettuato mediante il conto negoziante oppure il conto fornitore. Ulteriori dettagli sono presenti qui. Dopo l’annullamento delle GO, queste non sono più disponibili nel sistema delle garanzie di origine. Un doppio conteggio è escluso. Solo le GO annullate possono essere utilizzate per l’etichettatura dell’elettricità.

Un certificato sulla garanzia di origine del quantitativo annullato è messo a disposizione al commerciante o al fornitore di corrente in formato cartaceo, su richiesta o elettronico, oppure può essere scaricato dal sistema GO. I certificati GO consegnati possono essere controllati qui per verificarne l’autenticità dai consumatori corrispondenti tramite un codice di verifica contenuto nel certificato.

L’annullamento delle GO nel sistema svizzero delle Garanzie di origine è consentito solo se il consumo dell’energia avviene in Svizzera. In caso di consumo al di fuori della Svizzera, le GO devono essere trasferite nel paese in questione e ivi annullate.

Per eventuali domande restiamo a vostra disposizione.

GO IT – Commercializzazione di corrente elettrica con garanzie di origine

Ogni gestrice e gestore di impianto che fa registrare il proprio impianto per il rilascio delle garanzie di origine (GO) può liberamente procedere alla commercializzazione. Le GO servono a contrassegnare e a garantire la qualità dell’energia elettrica fornita. Per la commercializzazione di qualità supplementari (quali per es. la sostenibilità ecologica), sulla GO è possibile anche riportare i marchi di qualità di altre organizzazioni. Le GO svizzere si basano sul sistema europeo di certificazione energetica (EECS) e soddisfano gli standard della legislazione europea. Con queste premesse le energie rinnovabili vengono commercializzate e utilizzate con successo in Svizzera e all’estero già dal 2006.

Il sistema delle garanzie di origine (sistema GO) non è di per sé una piattaforma di commercializzazione. Le operazioni commerciali vengono portate a termine al di fuori del sistema, o «over the counter» oppure attraverso la piattaforma commerciale di un offerente terzo. Dopo che una transazione è stata conclusa, le GO nel sistema vengono trasmesse dal venditore all’acquirente. Le informazioni sulla possibilità di un trasferimento automatico di GO sono disponibili al seguente link.

 

  • Commercializzazione di GO in Svizzera

    Per facilitare le operazioni «over the counter», i negozianti hanno la possibilità di pubblicare i propri dati di contatto nella pagina iniziale del sistema delle garanzie di origine, alla voce «Utenti pubblicati nel sistema GO CH»). Inoltre, per favorire l'incontro di domanda e offerta, sono presenti su internet numerose piattaforme di offerenti terzi che si occupano per voi di questo compito.

    BUYECO

    Bild zu Vermarktung zu Strom mit Herkunftsnachweisen BUYECO é una piattaforma Svizzera indipendente esclusivamente dedicata alla vendita e all'acquisto d'energia rinnovabile. Produttori, distributori, grandi e piccoli consumatori possono beneficiare dei servizi di BUYECO per:

    • acquistare o vendere certificati e garanzie di origine (GO) a prezzi trasparenti
    • inoltrare o rispondere a inviti a presentare proposte con proprie condizioni

    L'obiettivo di BUYECO é di connettere compratori e venditori d'energia rinnovabile. BUYECO accresce la trasparenza dei prezzi e la commercializzazione in Svizzera dei certificati e delle garanzie d'origine nazionali e internazionali.

    Stromallmend

    La ditta Stromallmend è una rete di produttori e consumatori di energia elettrica generata sfruttando l'energia solare. La sua cooperativa gestisce una centrale solare decentrata costituita da una pluralità di impianti solari installati sui tetti di case disseminate per tutta la Svizzera. Energie Genossenschaft Schweiz ha l'incarico di amministrare la rete Stromallmend e di tenere la contabilità dell'elettricità in ottemperanza all'obbligo di etichettatura e informazione prescritto dalla legge. L'organizzazione dei partecipanti a Stromallmend è dettata dal regolamento della rete. Le norme di utilizzo e le tariffe sono stabilite democraticamente dai partecipanti.

    Entrate anche voi a far parte di Stromallmend. www.stromallmend.ch

    Desiderate anche voi pubblicare la vostra piattaforma di commercializzazione nel sito web di Pronovo?

    Inviateci una breve descrizione, l’indirizzo web e il logo della vostra piattaforma al seguente indirizzo e-mail: info@pronovo.ch. Verificheremo il vostro contributo e lo pubblicheremo sul sito web di Pronovo. Questo può richiedere un certo tempo. Pubblichiamo i contributi in ordine cronologico e in base alla data di ricezione. Pronovo si riserva il diritto di respingere la pubblicazione di contributi non adatti.

  • Compravendita di GO su scala europea

    Le GO svizzere si basano sullo standard europeo di certificazione energetica (EECS, European Energy Certificate System) e possono essere scambiate liberamente in Europa. Lo standard EECS garantisce la compravendita elettronica in ambito europeo di GO in conformità ai requisiti previsti dalle linee guida europea 2009/28/CE*.

    Lo scambio elettronico (importazione/esportazione) di GO è possibile con tutti i Paesi aderenti all’Association of Issuing Bodies (AIB) il cui sistema delle garanzie di origine (sistema GO) sia connesso con l'hub di AIB e che abbiano di conseguenza implementato lo standard EECS.

    L’annullamento delle GO per l'etichettatura dell'elettricità di un altro paese:

    Non sono ammesse le annullazioni nel sistema GO svizzero per l'estero.

    Per annullare le GO di un altro paese, le GO devono essere esportate nel sistema dell'altro paese e poi possono essere annullate per l'etichettatura dell'elettricità.

    Per l'importazione e l'esportazione delle GO occorre aprire un conto negoziante nel sistema GO di Pronovo.

    Paesi membri dell’AIB: Austria, Belgio, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Lussemburgo, Serbia, Lettonia.

    *Dal 1° luglio 2021, a causa della Direttiva UE 2018/2001/UE (Renewable Energy Directive II) e GO svizzere non potranno più essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità nei Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Ciò significa che l'esportazione elettronica delle GO è ora possibile solo per il mercato volontario, ma non più per l'etichettatura dell'elettricità. L'importazione di GO estere in Svizzera è ancora possibile per via elettronica attraverso il sistema GO.

Commercializzazione di GO in Svizzera Per facilitare le operazioni «over the counter», i negozianti hanno la possibilità di pubblicare i propri dati di contatto nella pagina iniziale del sistema delle garanzie di origine, alla voce «Utenti pubblicati nel sistema GO CH»). Inoltre, per favorire l’incontro di domanda e offerta, sono presenti su internet numerose piattaforme di offerenti terzi che si occupano per voi di questo compito.

BUYECO

BUYECO é una piattaforma Svizzera indipendente esclusivamente dedicata alla vendita e all’acquisto d’energia rinnovabile. Produttori, distributori, grandi e piccoli consumatori possono beneficiare dei servizi di BUYECO per:

acquistare o vendere certificati e garanzie di origine (GO) a prezzi trasparenti
inoltrare o rispondere a inviti a presentare proposte con proprie condizioni

L’obiettivo di BUYECO é di connettere compratori e venditori d’energia rinnovabile. BUYECO accresce la trasparenza dei prezzi e la commercializzazione in Svizzera dei certificati e delle garanzie d’origine nazionali e internazionali.

Stromallmend

La ditta Stromallmend è una rete di produttori e consumatori di energia elettrica generata sfruttando l’energia solare. La sua cooperativa gestisce una centrale solare decentrata costituita da una pluralità di impianti solari installati sui tetti di case disseminate per tutta la Svizzera. Energie Genossenschaft Schweiz ha l’incarico di amministrare la rete Stromallmend e di tenere la contabilità dell’elettricità in ottemperanza all’obbligo di etichettatura e informazione prescritto dalla legge. L’organizzazione dei partecipanti a Stromallmend è dettata dal regolamento della rete. Le norme di utilizzo e le tariffe sono stabilite democraticamente dai partecipanti.

Entrate anche voi a far parte di Stromallmend. www.stromallmend.ch

Desiderate anche voi pubblicare la vostra piattaforma di commercializzazione nel sito web di Pronovo?

Inviateci una breve descrizione, l’indirizzo web e il logo della vostra piattaforma al seguente indirizzo e-mail: info@pronovo.ch. Verificheremo il vostro contributo e lo pubblicheremo sul sito web di Pronovo. Questo può richiedere un certo tempo. Pubblichiamo i contributi in ordine cronologico e in base alla data di ricezione. Pronovo si riserva il diritto di respingere la pubblicazione di contributi non adatti. Compravendita di GO su scala europea Le GO svizzere si basano sullo standard europeo di certificazione energetica (EECS, European Energy Certificate System) e possono essere scambiate liberamente in Europa. Lo standard EECS garantisce la compravendita elettronica in ambito europeo di GO in conformità ai requisiti previsti dalle linee guida europea 2009/28/CE*.

Lo scambio elettronico (importazione/esportazione) di GO è possibile con tutti i Paesi aderenti all’Association of Issuing Bodies (AIB) il cui sistema delle garanzie di origine (sistema GO) sia connesso con l’hub di AIB e che abbiano di conseguenza implementato lo standard EECS.

L’annullamento delle GO per l’etichettatura dell’elettricità di un altro paese:

Non sono ammesse le annullazioni nel sistema GO svizzero per l’estero.

Per annullare le GO di un altro paese, le GO devono essere esportate nel sistema dell’altro paese e poi possono essere annullate per l’etichettatura dell’elettricità.

Per l’importazione e l’esportazione delle GO occorre aprire un conto negoziante nel sistema GO di Pronovo.

Paesi membri dell’AIB: Austria, Belgio, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Lussemburgo, Serbia, Lettonia.

*Dal 1° luglio 2021, a causa della Direttiva UE 2018/2001/UE (Renewable Energy Directive II) e GO svizzere non potranno più essere utilizzate per l’etichettatura dell’elettricità nei Paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Ciò significa che l’esportazione elettronica delle GO è ora possibile solo per il mercato volontario, ma non più per l’etichettatura dell’elettricità. L’importazione di GO estere in Svizzera è ancora possibile per via elettronica attraverso il sistema GO.