Pubblicazione degli appalti

Pronovo pubblica qui la lista dei suoi appalti con commesse pubbliche superiori a CHF 50 000.-.
In quanto committente, Pronovo è tenuta a pubblicare almeno una volta all’anno le commesse pubbliche soggette alla Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) a partire da CHF 50 000.- (art. 27 dell’Ordinanza sugli appalti pubblici [OAPub]).

Ordine permanente

Con gli ordini permanenti, i gestori di impianti possono trasferire le garanzie di origine dei loro impianti ad un commerciante o fornitore di energia elettrica e quindi commercializzare il plus-valore ecologico della loro produzione di energia elettrica.

Gli GO possono essere rilasciati per tutti gli impianti di produzione di energia registrati nel sistema di garanzia di origine. L’unica eccezione è costituita dagli impianti che sono supportati dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI). Poiché gli impianti SRI ricevono già una remunerazione per ogni kWh immesso nella rete pubblica, il plus-valore ecologico di tale produzione di energia elettrica viene compensato. Un’ulteriore emissione di GO significherebbe una doppia remunerazione.

Registrazione di un ordine permanente

L’ordine permanente può essere inserito direttamente online nel sistema di garanzia d’origine. Solo quando l’ordine permanente è stato accettato e confermato da tutte le parti, verrà considerato completo e legittimamente registrato nel sistema di garanzia di origine.

Un ordine permanente viene inserito nel sistema di garanzia d’origine o dal gestore del impianto tramite il login a «Mio progetto» o dal commerciante/fornitore di corrente.

Le istruzioni per l’inserimento di un ordine permanente si trovano qui:

EN – Informazioni sulle EN

Per i volumi di produzione da centrali di tipo convenzionali site nei paesi aderenti all’AIB vengono rilasciate garanzie sostitutive. La registrazione della garanzia sostitutiva è ammessa solo se il paese in questione non rilascia GO per questa tecnologia. A tal fine, l’impianto deve essere registrato nel sistema di garanzia di origine come segue.

  • Registrazione dei dati relativi all'impianto

    La centrale elettrica estera deve essere sottoposta a l’audit secondo le stesse norme valide per le centrali elettriche svizzere. Gli auditor che intendono certificare una tale centrale elettrica devono pertanto essere accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero SAS per il rispettivo vettore energetico. L'auditor esegue l'audit in loco e presenta a Pronovo i dati certificati relativi all'impianto in originale a mezzo posta. In seguito Pronovo attiva quindi l'impianto per la registrazione dei dati di produzione.

  • Registrazione dei dati di produzione e rilascio di garanzie sostitutive

    L'auditor comunica a Pronovo, entro l’abituale termine di notifica delle forniture dei dati mensili, il volume prodotto dalla centrale elettrica e acquistato per la Svizzera. Si tratta dunque del volume per cui occorre anche rilasciare garanzie sostitutive. L'intera produzione della centrale elettrica non deve pertanto essere comunicata.

  • Commercio ed etichettatura dell'elettricità

    Come le GO regolari, la garanzia sostitutiva è valida ai sensi delle disposizioni della OGOE (vedi rubrica «Data di scadenza») e può essere utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità. Può anche essere trasmessa all’interno della Svizzera ad altre aziende con un conto nel sistema delle garanzie di origine La garanzia sostitutiva non può essere esportata all'estero.

    Premessa:

    con l'introduzione della dichiarazione generale conformemente alla SE2050, per l'etichettatura dell'elettricità non è più ammessa energia elettrica di provenienza sconosciuta. D’ora in poi tutte le forniture di energia ai clienti finali devono essere attestate con garanzie di origine (GO). Tuttavia, ciò non è sempre possibile nel caso di energia elettrica importata. Nella maggior parte dei paesi europei vengono rilasciate solo garanzie di origine per vettori energetici rinnovabili oppure non vengono affatto rilasciate garanzia di origine. Pertanto, con la revisione della Legge sull'energia del 1° gennaio 2018, è stata data la possibilità alle aziende che importano energia elettrica prodotta da una centrale convenzionale europea (paesi aderenti all'AIB) di richiedere il rilascio di garanzie sostitutive.

  • Costi per le garanzie sostitutive

    Come per gli impianti GO, Pronovo applica una tassa di registrazione per gli impianti con una potenza installata superiore a 10 MW. Di norma, questa tassa è a carico del gestore di impianti. Se lo si desidera, il destinatario della fattura può anche essere un altro operatore di mercato registrato nel sistema di garanzie di origine in Svizzera. Ciò deve essere comunicato separatamente a Pronovo. Una tassa simile a quella applicata agli impianti GO viene riscossa anche per i trasferimenti da un conto del commerciante.

FIN IT – Pratica dell’imposta sul valore aggiunto finanziamento

Dal punto di vista fiscale occorre decidere se le rimunerazioni e i supplementi sono corrispettivi per le forniture di energia elettrica (art. 18 cpv. 1 LIVA), pagamenti compensativi dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA) oppure sovvenzioni (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA).

Va considerato in particolare che ricevere pagamenti compensativi dei costi non porta alla decurtazione della deduzione dell’imposta precedente.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (SRI)

La tariffa di rimunerazione dell’impianto secondo la decisione o disposizione è da intendersi IVA inclusa. Questa è costituita da due componenti: il prezzo di mercato di riferimento e il premio per l’immissione di elettricità.

Il prezzo di mercato di riferimento è un corrispettivo da una prestazione imponibile (fornitura di energia elettrica) ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LIVA. Il prezzo di mercato di riferimento è soggetto all’aliquota normale.

Nel caso del premio per l’immissione di elettricità si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA (pagamento compensativo dei costi). Il premio per l’immissione di elettricità viene dunque corrisposto senza imposta sul valore aggiunto. Questo si riduce del 7.1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA).

Se il tasso di rimunerazione individuale di un impianto è inferiore al prezzo del mercato di riferimento di un periodo di conteggio, la differenza viene indicata come parte eccedente. Per l’applicazione dell’IVA è rilevante se l’impianto SRI interessato è remunerato nel sistema di commercializzazione diretta o nell’immissione al prezzo del mercato di riferimento:

  • Nel sistema di commercializzazione diretta, viene fatturata la parte eccedente ai gestori/alle gestrici dell’impianto. In mancanza di prestazioni, questi ultimi non sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.
  • Anche nel sistema d’immissione al prezzo del mercato di riferimento la parte eccedente viene dedotta, in modo che i gestori/le gestrici interessati/e dell’impianto ricevano solo il tasso di rimunerazione individuale, nonostante il prezzo di mercato di riferimento più elevato. In questi casi, la parte eccedente viene classificata come riduzione della rimunerazione (riduzione del corrispettivo imponibile per la fornitura di elettricità), di conseguenza è soggetta all’imposta sul valore aggiunto e riduce quindi l’IVA sulla rimunerazione complessiva.

Nel sistema della commercializzazione diretta (SRI con CD) oltre al premio per l’immissione di elettricità viene corrisposto un’indennità di gestione. Ai fini dell’IVA l’indennità di gestione si qualifica, come il premio per l’immissione in rete, come un non compenso. Pertanto il pagamento viene corrisposto senza IVA.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (RU)

Ai fini dell’IVA le rimunerazioni uniche (rimunerazioni uniche grandi e piccole per impianti fotovoltaici) sono qualificate come pagamento compensativo dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto, il pagamento è completamente al netto dell’IVA.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (FCS)

Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) è considerato come una compensazione per i pagamenti compensativi dei costi ai fini dell’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto, il pagamento è completamente al netto dell’IVA.

GO IT – Pratica dell’imposta sul valore aggiunto

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto

Selon l’art. 63 al. 1 let. a LEne, Pronovo est l’organe compétent pour l’exécution dans le domaine des garanties d’origine. Dans cette fonction, Pronovo prélève des frais selon la liste relative aux frais actuellement en vigueur. Les factures des frais établies sont liées à une activité relevant de la puissance publique. En l’absence de prestation, elles ne présentent par conséquent pas de caractère de contreprestation et ne sont pas imposables (art. 18 al. 2 let. l LTVA). Les destinataires des factures reçoivent donc leurs factures des frais pour les garanties d’origine (GO) sans taxe sur la valeur ajoutée.

Cette pratique en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique toutefois qu’à Pronovo en tant qu’organe d’exécution dans le domaine des garanties d’origine. En ce qui concerne le régime de TVA applicable au commerce ou à la vente de garanties d’origine, nous vous renvoyons aux publications de l’Administration fédérale des contributions (AFC), et plus précisément à l’Info TVA n°07, «Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites», paragraphe 7.5, «Vente de garanties d’origine et d’autres attestations», et à l’Infos TVA n°04, «Objet de l’impôt», paragraphe 6.20, «Opérations dans les domaines du marché monétaire et des capitaux».

Chaque participant/participante aux GO est responsable de clarifier ses propres obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou l’application de celle-ci à ses propres opérations commerciales. Cela s’applique également si les GO d’une installation de production sont transférées à un/une négociant/e d’électricité au moyen d’un ordre permanent.

Conttato Info

Indirizzi di contatto

Generalmente


Per ulteriori domande vogliateci contattarci dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30.

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Azienda Missione

La nostra visione

Sosteniamo l’attuazione della strategia energetica 2050, definita dalla politica, quale centro di competenze efficiente e vicino alla clientela per i settori garanzie di origine e incentivazione delle energie rinnovabili.

La nostra missione

  • Tramite il nostro orientamento alla clientela creiamo ponti tra la mano pubblica e i nostri clienti.
  • Predisponiamo cifre, dati e fatti in modo orientato al gruppo target e permettiamo così la presa di decisioni fondate da parte degli organi politici così come dei nostri clienti e partner.
  • Nell’ambito dei nostri centri di competenza coltiviamo costantemente il nostro ampio know-how, la nostra modalità di lavoro efficiente e sistemi informatici espandibili.

Il nostro incarico

Pronovo è competente per l’incasso del supplemento di rete, il rilascio delle garanzie di origine e la gestione dei programmi di incentivazione federali per la produzione di energia elettrica da nuove energie rinnovabili. Tra questi programmi di incentivazione vi sono il finanziamento dei costi supplementari, il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e le rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici.

Pronovo emana decisioni concernenti il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e le rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici. È possibile presentare opposizione scritta contro tali decisioni presso Pronovo entro 30 giorni. Le altre decisioni di Pronovo e le relative decisioni su opposizione possono essere impugnate tramite ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Pronovo è accreditata dal 2007 secondo la norma ISO/IEC-17065 dal servizio di accreditamento svizzero. Il numero di accreditamento è SCESp 0104.

Azienda introduzione

Pronovo SA è l’ente di certificazione accreditato per la registrazione delle garanzie di origine e la gestione dei programmi federali d’incentivazione delle energie rinnovabili.

Il 1 ° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge sull’energia, adottata nel maggio 2017 dall’elettorato svizzero. La legge impone, tra le altre cose, che l’esecuzione dell’incasso del supplemento di rete,  il rilascio delle garanzie di origine nonché lo svolgimento del SRI e della rimunerazione unica siano di competenza di Pronovo SA.

Registrata da poco come Pronovo SA nel registro commerciale del canton Argovia, la società ha circa 60 dipendenti ed è una società controllata al 100% da Swissgrid. È supervisionata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). La sede di Pronovo SA è a Frick (AG).

FCS – La FCS continuerà?

Gli impianti beneficiano del FCS finché sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • è garantita l’indipendenza tra produttore e azienda di approvvigionamento elettrico;
  • i contratti esistenti sono validi;
  • l’impianto continua a essere gestito nel quadro della salvaguardia dei diritti acquisiti (cfr. due punti più avanti).

Il diritto al rimborso dei costi supplementari decade nel caso in cui, durante il periodo di rimunerazione dei costi supplementari stabilito dal legislatore, l’indipendenza cessa o viene rescisso il contratto esistente o l’impianto viene sostituito.

  • Ampliamento o rinnovamento di un impianto avente diritto al FCS

    Gli impianti che beneficiano del finanziamento dei costi supplementari possono continuare a rimanere nel regime FCS anche in caso di rinnovo o ampliamento. Il diritto all'FCS rimane in essere nell'ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti relativi all'impianto.

    In virtù della salvaguardia dei diritti acquisiti è consentito continuare a mantenere un impianto esistente nella sua sostanza e a utilizzarlo come in precedenza. È possibile anche un ampliamento o un rinnovo, purché continui a esistere l'impianto originario. Di conseguenza non sono più coperte dalla salvaguardia dei diritti acquisiti le misure che equivalgono alla costruzione di un nuovo impianto (costruzione sostitutiva).

    Si applica una deroga nei casi in cui l'impianto è distrutto da un incendio, un evento naturale o altro evento straordinario e involontario. Questi impianti possono quindi essere ricostruiti continuando a beneficiare dell'FCS. Tuttavia, in questi casi si raccomanda assolutamente di discutere preventivamente il rispettivo caso con Pronovo, per garantire che le misure adottate non facciano decadere il diritto all'FCS. Se nel prosieguo si procede a un ampliamento, a un rinnovo o a una nuova installazione, è indispensabile presentare una nuova certificazione dell'intero impianto entro un mese dall'entrata in servizio.

    Resta in ogni caso la premessa che il produttore avente diritto all'FCS rimanga effettivamente indipendente e che un ampliamento dell'impianto sia possibile nell'ambito dei contratti in essere.

    Per ampliamenti in impianti fotovoltaici, che sono stati messi in servizio a partire dal 1° gennaio 2021 e non sono stati inseriti nell'attuale contratto FCS, esistono due possibilità. In questo caso è necessario garantire che l'ampliamento non sia collegato dietro allo stesso punto di misurazione (misurazione separata) e che l'elettricità prodotta dall'ampliamento non confluisca nel conteggio dell'impianto di base:

    • Ampliamento RU: il notevole ampliamento riceve un contributo di potenza se sono rispettati i requisiti ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OPEn. Il tasso di rimunerazione applicato fino ad ora per la produzione di energia dell'impianto di base esistente resta invariato.
    • Ampliamento GO: un simile ampliamento non ha diritto ad alcun incentivo (né rimunerazione per l'immissione di energia né rimunerazione unica). Questa opzione è possibile anche per gli ampliamenti degli impianti fotovoltaici che sono stati messi in servizio già prima del 1° gennaio 2021.
  • Cambio di produttore

    Se un impianto avente diritto al FCS viene ceduto a un nuovo proprietario e se le summenzionate condizioni per fruire del FCS sono tuttora soddisfatte, deve essere presentato all'organo di esecuzione un modulo Cambio di beneficiario per il finanziamento dei costi supplementari (FCS) sottoscritto dall'ex produttore e dall'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE).

  • Uscita di un impianto dal programma di incentivazione FCS

    Se desiderate ritirare il vostro impianto FCS dal programma di incentivazione, vi preghiamo di presentare a Pronovo l'originale del modulo Ritiro dal finanziamento dei costi supplementari (FCS) firmato dal produttore e dal gestore di rete.

  • Perdita del diritto di beneficiare del FCS

    Un impianto perde il diritto di beneficiare del FCS quando si verifica uno dei seguenti casi:

    • non è più garantita l'indipendenza tra produttore e gestore di rete;
    • l'impianto è stato smontato e sostituito da un impianto nuovo; non è più garantita la salvaguardia dei diritti acquisiti;
    • non esiste un contratto valido tra produttore e gestore di rete.

    Si prega di contattare immediatamente Pronovo, non appena si verifica una delle situazioni menzionate.

  • Fine del programma FCS

    Il programma di incentivazione del finanziamento dei costi supplementari (FCS) si applica:

    • agli impianti idroelettrici fino al 31 dicembre 2035
    • a tutti i restanti impianti fino al 31 dicembre 2025

FCS – Modalità di funzionamento del FCS

Pronovo, in quanto organismo indipendente, è responsabile dell’applicazione del FCS. Ne risulta l’iter seguente.

  1. Il produttore indipendente fornisce la corrente elettrica del suo impianto FCS alla sua azienda di approvvigionamento dell’energia (AAE).
  2. L’AAE, a sua volta, rifornisce di energia elettrica i consumatori finali.
  3. In cambio i consumatori finali versano all’AAE il prezzo dell’energia orientato al mercato nonché un supplemento di rete.
  4. L’AAE versa il supplemento di rete a Pronovo, la quale passa questo supplemento di rete direttamente all’Ufficio federale dell’energia (UFE), responsabile dell’amministrazione del fondo.
  5. Ai sensi della direttiva FCS, l’AAE corrisponde al produttore un prezzo d’acquisto garantito medio di 15 o 16 ct./kWh.
  6. L’AAE deve quindi sostenere i costi supplementari, derivanti dalla differenza tra il prezzo d’acquisto garantito pagato al produttore e il prezzo d’acquisto orientato al mercato.
  7. Tali costi supplementari vengono rimborsati all’AAE da Pronovo / attingendo al fondo.

Affinché un impianto possa beneficiare del FCS, deve essere registrato nel sistema svizzero delle garanzie di origine (SGO). Il produttore ha diritto alle garanzie di origine (GO) del suo impianto ed è autorizzato a commercializzare autonomamente il plusvalore ecologico del suo impianto. A tale scopo ha la possibilità di negoziare le GO sul mercato libero o di cederle con un ordine permanente a un’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico di energia.