GO IT – Facts etichettatura dell’elettricità

Le aziende che forniscono elettricità ai consumatori finali in Svizzera devono in conformità all’Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) informare almeno una volta all’anno sui seguenti punti:

  • quota percentuale dell’elettricità fornita dei vettori energetici impiegati
  • origine dell’elettricità (produzione nel territorio nazionale e all’estero)
  • anno di riferimento
  • quantità complessiva di elettricità erogata al consumatore finale

A partire dall’anno di fornitura 2025 l’etichettatura dell’elettricità deve contenere informazioni sulle emissioni di CO2 e sulle scorie radioattive (dichiarazione del mix del fornitore nell’anno civile 2026). 

Un elenco dei valori di emissione rilevanti per ciascuna tecnologia è disponibile nel documento valori di CO2 per l’etichettatura dell’elettricità. 

L’Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) afferma che i fornitori di corrente devono trasmettere questa etichettatura dell’elettricità ai consumatori finali entro la fine dell’anno solare successivo.

Pronovo pubblica annualmente, all’inizio di settembre il cockpit dell’etichettatura dell’elettricità che presenta i valori dichiarati per l’anno precedente.

L’AES in quanto associazione generale di settore e Pronovo gestiscono congiuntamente la piattaforma internet «Etichettatura elettricità», sulla quale tutti i fornitori di corrente devono dichiarare il loro mix del fornitore al più tardi entro la fine di giugno dell’anno successivo. I mix dei fornitori sono dichiarati nel sistema delle garanzie di origine e trasferiti da lì alla piattaforma Internet. Ciò consente ai consumatori finali di visualizzare e confrontare le etichettature dell’elettricità di ciascun fornitore di Corrente.

Per ulteriori informazioni in materia si rimanda alla Guida etichettatura dell’elettricità da l’UFE.

Il grafico mostra il mix di distribuzione svizzero – anno di fornitura 2024

GO IT – Regolamentazione sul consumo proprio

Tutti i gestori di impianti hanno il diritto di consumare l’elettricità prodotta in proprio sul posto. Non sussiste quindi alcun obbligo di immettere tutta la corrente prodotta nella rete pubblica. Questo diritto al consumo proprio è stabilito nella Legge sull’energia.

La regolamentazione sul consumo proprio permette ai gestori di impianti di concordare con il proprio gestore di rete che non tutta la corrente prodotta venga immessa nella rete, ma solamente l’elettricità che non viene consumata presso il luogo di produzione. Così facendo si riduce il fabbisogno aggiuntivo di corrente elettrica della rete pubblica, cioè il gestore di impianto può risparmiare sui costi per l’acquisto della corrente elettrica.

È anche possibile unirsi in una comunità di autoconsumo. Tuttavia, i autoconsumatori non possono essere collegati insieme attraverso la rete pubblica.

Diritti e doveri

La regolamentazione sul consumo proprio ha effetti sulla misurazione dell’energia, sul conteggio con il gestore di rete ovvero con l’azienda di approvvigionamento elettrico, e cosi come sul rilascio e sull’annullamento delle garanzie di origine. Qui è da Notare:

  • Se, in quanto gestore di impianto, desiderate avvalervi della regolamentazione sul consumo proprio, il vostro gestore di rete competente è tenuto per legge a permettere tale regolamentazione.
  • Da parte vostra dovete comunicare al gestore di rete competente con 3 mesi di anticipo che siete intenzionati a passare dalla misurazione netta alla misurazione del consumo proprio (o viceversa).
  • Il gestore di rete deve comunicare a Pronovo le variazioni nella dichiarazione dei dati sull’energia con almeno un mese di anticipo.
  • Se durante il passaggio dalla misurazione netta alla regolamentazione sul consumo proprio (e viceversa) dovesse verificarsi una modifica della disposizione delle misure, occorre presentare una certificazione dell’iter di misurazione presso Pronovo. Se non si apportano modifiche all’impianto, è possibile utilizzare a questo fine il formulario semplificato .

GO IT – Informazioni sulla garanzia di origine

L’obiettivo principale della garanzia di origine (GO) è la trasparenza nei confronti dei consumatori finali. A questo fine, al momento della generazione di energia elettrica si producono delle garanzie di origine che vengono poi impiegate nell’etichettatura dell’elettricità per i consumatori finali.

Viene rilasciata una garanzia di origine (GO) per ogni chilowattora prodotto. La GO è disgiunta dal flusso fisico di corrente e viene trattata a parte, come un certificato indipendente. La GO è quindi una semplice grandezza contabile che mostra da cosa è composta la produzione di corrente in Svizzera.

Tramite il sistema delle garanzie di origine la GO passa dal gestore di impianto, generalmente attraverso un negoziante, al fornitore di corrente. Il fornitore di corrente annulla questa GO. Solo con l’annullamento possono essere indicati nell’etichettatura dell’elettricità la quantità e i vettori energetici, che sono sotto forma di certificati nel conto del fornitore di corrente. Le GO annullate non sono più disponibili per altre transazioni. Si evitano in tal modo conteggi doppi.

Inoltre, per gli impianti che sono in lista d’attesa o che hanno già ricevuto la rimunerazione unica, una volta ricevuto i dati certificati relativi all’impianto, possono essere rilasciate le GO che sono negoziabili.

 

 

  • Informazioni presenti sulla GO

    Le garanzie di origine (GO) forniscono informazioni in merito a:

    • alla quantità di elettricità prodotta in kWh
    • ai vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità
    • al tempo e luogo della produzione
    • ai dati di identificazione dell'impianto di produzione
    • ai dati tecnici dell'impianto di produzione (potenza, tipo, ecc.)
    • le quantità prodotte di CO2 da impianti a base di combustibili fossili e i rifiuti radioattivi nelle centrali nucleari
    • ai marchi di qualità quali «naturemade star», «TÜV SÜD Erzeugung EE»

    Sulla conferma della cancellazione è riportato il numero di garanzia di origine, il cosiddetto Cancellation Statement Number e il codice di verifica (parte contrassegnata in rosso) per il controllo dell'autenticità del documento. Potete effettuare questo controllo alla voce «Verifica delle garanzie di origine» sulla pagine iniziale del sistema delle garanzie di origine.

  • Marchi di qualità con un plus-valore ecologico

    I marchi di qualità con un plus-valore ecologico sono riportati sulla garanzia di origine. Ne sono esempi «naturemade basic/star» e «TÜV SÜD Erzeugung EE». I marchi di qualità possono essere indicati anche sulle transazioni verso l’estero. Il sistema delle garanzie di origine non prevede alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti.

    Se si intende registrare un marchio di qualità per un determinato impianto, si prega di contattare direttamente l'ente responsabile per il loro rilascio.

       

  • Data di scadenza

    Le garanzie di origine (GO) sono valide per una durata limitata di 12 mesi a partire dal rilascio, ma almeno fino alla fine di maggio dell'anno successivo1. Ciò consente ai fornitori di corrente di utilizzare, per l'etichettatura dell'elettricità, le garanzie di origine dell'anno precedente fino alla fine di maggio dell'anno successivo.

    GO mensili

    Le GO relative ai mesi di produzione da gennaio a maggio sono valide sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo. Le GO riguardanti gli altri mesi di produzione sono valide per 12 mesi.

    * CA = conto annuale

    GO trimestrali

    Le GO del primo trimestre sono valide sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo. Le GO del secondo, terzo e quarto trimestre sono valide per 12 mesi.

    * CA = conto annuale

    GO annuali

    Le GO sono valide sino alla fine del mese di dicembre dell’anno successivo.

    * CA = conto annuale

  • Costi per le GO

    Per gli impianti incentivati (SRI, RU, FCS), i costi per l'utilizzo del sistema delle garanzie di origine (ad eccezione dei costi per transazioni per impianti RU e per impianti FCS) sono a carico del fondo d'incentivazione.

    Informazioni dettagliate sui costi può essere trovato a Moduli e Documenti >Documenti > Garanzie di origine (GO).

Informazioni presenti sulla GO Le garanzie di origine (GO) forniscono informazioni in merito a:

alla quantità di elettricità prodotta in kWh
ai vettori energetici utilizzati per la produzione dell’elettricità
al tempo e luogo della produzione
ai dati di identificazione dell’impianto di produzione
ai dati tecnici dell’impianto di produzione (potenza, tipo, ecc.)
le quantità prodotte di CO2 da impianti a base di combustibili fossili e i rifiuti radioattivi nelle centrali nucleari
ai marchi di qualità quali «naturemade star», «TÜV SÜD Erzeugung EE»

Sulla conferma della cancellazione è riportato il numero di garanzia di origine, il cosiddetto Cancellation Statement Number e il codice di verifica (parte contrassegnata in rosso) per il controllo dell’autenticità del documento. Potete effettuare questo controllo alla voce «Verifica delle garanzie di origine» sulla pagine iniziale del sistema delle garanzie di origine. Marchi di qualità con un plus-valore ecologico I marchi di qualità con un plus-valore ecologico sono riportati sulla garanzia di origine. Ne sono esempi «naturemade basic/star» e «TÜV SÜD Erzeugung EE». I marchi di qualità possono essere indicati anche sulle transazioni verso l’estero. Il sistema delle garanzie di origine non prevede alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti.

Se si intende registrare un marchio di qualità per un determinato impianto, si prega di contattare direttamente l’ente responsabile per il loro rilascio.

    Data di scadenza Le garanzie di origine (GO) sono valide per una durata limitata di 12 mesi a partire dal rilascio, ma almeno fino alla fine di maggio dell’anno successivo1. Ciò consente ai fornitori di corrente di utilizzare, per l’etichettatura dell’elettricità, le garanzie di origine dell’anno precedente fino alla fine di maggio dell’anno successivo.

GO mensili

Le GO relative ai mesi di produzione da gennaio a maggio sono valide sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo. Le GO riguardanti gli altri mesi di produzione sono valide per 12 mesi.

* CA = conto annuale

GO trimestrali

Le GO del primo trimestre sono valide sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo. Le GO del secondo, terzo e quarto trimestre sono valide per 12 mesi.

* CA = conto annuale

GO annuali

Le GO sono valide sino alla fine del mese di dicembre dell’anno successivo.

* CA = conto annuale

Costi per le GO Per gli impianti incentivati (SRI, RU, FCS), i costi per l’utilizzo del sistema delle garanzie di origine (ad eccezione dei costi per transazioni per impianti RU e per impianti FCS) sono a carico del fondo d’incentivazione.

Informazioni dettagliate sui costi può essere trovato a Moduli e Documenti >Documenti > Garanzie di origine (GO).

GO – IT introduzione

Dal 2018 Pronovo è l’ente di certificazione accreditato per la registrazione, il monitoraggio del trasferimento, il rilascio e l’annullamento delle garanzie di origine (GO) dell’energia elettrica conformemente all’Ordinanza del DATEC sulla prova della produzione e dell’origine dell’energia elettrica.

Dal 1° gennaio 2025, Pronovo gestirà anche il sistema di garanzia di origine per i carburanti e combustibili rinnovabili (sistema CCr) in aggiunta alle garanzie di origine per l’elettricità.

L’audit periodico da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) garantisce che né la direzione né i proprietari di Pronovo AG influenzano l’elaborazione delle garanzie di origine o i vari programmi di incentivazione. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è l’autorità di vigilanza responsabile.

Programmi di incentivi Part 2

Cosa viene incentivato ?

Impianti fotovoltaici Il grafico illustra i diversi modelli di incentivazione previsti per gli impianti fotovoltaici in funzione della potenza. Energia idroelettrica li impianti idroelettrici sono incentivati esclusivamente tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Sono ammessi a fruire degli incentivi gli impianti con una potenza meccanica lorda compresa tra 1 MW e 10 MW. Sono esclusi da questa soglia inferiore gli impianti accessori (secondo l’art. 9 OPEn).
 
Gli impianti non ammessi a fruire degli incentivi hanno la possibilità di richiedere un contributo d’investimento presso l’UFE. Biomassa Gli impianti a biomassa sono incentivati esclusivamente tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Non sono più ammessi a fruire degli incentivi gli impianti di valorizzazione termica dei rifiuti e incenerimento dei fanghi, gli impianti a gas di depurazione e di discarica.
 
Gli impianti non ammessi a fruire degli incentivi hanno la possibilità di richiedere un contributo d’investimento presso l’UFE. Eolico Gli impianti eolici sono incentivati esclusivamente tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Geotermia Gli impianti geotermici sono incentivati esclusivamente tramite il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. D’ora in poi si distingue tra i sistemi petrotermici e idrotermici.

Programmi di incentivi Part 1

Le energie rinnovabili provengono da fonti che si rigenerano autonomamente in breve tempo o il cui sfruttamento non le esaurisce. Oltre all’energia idroelettrica, tradizionalmente molto usata in Svizzera, anche la biomassa, la geotermia, l’energia solare e quella eolica rientrano nel novero delle «energie rinnovabili».

A eccezione dell’energia idroelettrica, attualmente la quota delle energie rinnovabili rispetto al consumo energetico globale è ancora modesta.

Con il referendum popolare del 21 maggio 2017 l’elettorato svizzero ha approvato il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 e pertanto anche la Legge sull’energia (LEne) del 30 settembre 2016. La nuova legge sull’energia entrerà in vigore il 1o gennaio 2018. Secondo tale legge la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la forza idrica esclusa, dovrà raggiungere :

  • almeno 4.4 TWh nell’anno 2020 e
  • almeno 11.4 TWh nell’anno 2035.

Per poter raggiungere questi obiettivi, la legge prevede diversi programmi di incentivazione:

SRI IT – Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione per l’elettricità proveniente da energie rinnovabili viene calcolato dall’UFE, per ogni tecnologia e classe di prestazione, sulla base di impianti di riferimento ed è fissata nell’Ordinanza sulla promozione dell’energia.

La durata di rimunerazione nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) è di 15 anni (eccezione biomassa: 20 anni) per la messa in esercizio a partire dal 01.01.2018. La rimunerazione è pagata fino all’intero mese in cui scade il periodo di rimunerazione.

  • Per impianti fotovoltaici

    L’ammontare del tasso di rimunerazione (in Ct./kWh) degli impianti fotovoltaici viene determinato in funzione della data di messa in esercizio, della potenza e della categoria dell'impianto. Il tasso di rimunerazione è indipendente dalla data di domanda.

  • Per energia idrica e energia biomassa

    Il tasso di rimunerazione delle centrali idroelettriche sono composte da una rimunerazione di base, un bonus secondo i livelli di pressione e un eventuale bonus per le opere idrauliche.

    Nel caso di impianti a biomassa, per l’utilizzo di biomassa agricola o di legna può essere concesso un bonus sulla rimunerazione di base.

    Sia per la biomassa, che per l’energia idrica, il tasso di rimunerazione vengono verificate ed eventualmente adeguate ogni anno in base alla produzione effettiva (potenza equivalente).

    In caso di ampliamenti di impianti a biomassa e idroelettrici che sono stati messi in servizio prima del 1° gennaio 2018, si applica un tasso di rimunerazione misto.

  • Per impianti eolici

    Gli impianti eolici con una potenza elettrica fino a 10 kW (compresi) sono considerati piccoli impianti eolici. Il tasso di rimunerazione per i piccoli impianti eolici rimane costante per tutta la durata della rimunerazione.

    Gli impianti eolici con una potenza elettrica superiore a 10 kW sono considerati grandi impianti eolici. Per i grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione viene verificato ed eventualmente adeguato dopo cinque anni di esercizio.

  • Per geotermia

    L'ammontare del tasso di rimunerazione (in Ct./kWh) per gli impianti geotermici dipende dal tipo di impianto e dalla potenza.

 

Calcolatore del tasso

Pronovo mette a disposizione un apposito calcolatore per il calcolo della rimunerazione. I calcoli sono orientativi e non vincolanti. Il calcolatore non prende in considerazione le riduzioni non ancora giuridicamente valide e i tassi misti per ampliamenti.

Il calcolo esatto per i tassi misti per gli ampliamenti è disponibile alla pagina «Ampliamento».Per impianti fotovoltaici L’ammontare del tasso di rimunerazione (in Ct./kWh) degli impianti fotovoltaici viene determinato in funzione della data di messa in esercizio, della potenza e della categoria dell’impianto. Il tasso di rimunerazione è indipendente dalla data di domanda. Per energia idrica e energia biomassa Il tasso di rimunerazione delle centrali idroelettriche sono composte da una rimunerazione di base, un bonus secondo i livelli di pressione e un eventuale bonus per le opere idrauliche.

Nel caso di impianti a biomassa, per l’utilizzo di biomassa agricola o di legna può essere concesso un bonus sulla rimunerazione di base.

Sia per la biomassa, che per l’energia idrica, il tasso di rimunerazione vengono verificate ed eventualmente adeguate ogni anno in base alla produzione effettiva (potenza equivalente).

In caso di ampliamenti di impianti a biomassa e idroelettrici che sono stati messi in servizio prima del 1° gennaio 2018, si applica un tasso di rimunerazione misto. Per impianti eolici Gli impianti eolici con una potenza elettrica fino a 10 kW (compresi) sono considerati piccoli impianti eolici. Il tasso di rimunerazione per i piccoli impianti eolici rimane costante per tutta la durata della rimunerazione.

Gli impianti eolici con una potenza elettrica superiore a 10 kW sono considerati grandi impianti eolici. Per i grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione viene verificato ed eventualmente adeguato dopo cinque anni di esercizio. Per geotermia L’ammontare del tasso di rimunerazione (in Ct./kWh) per gli impianti geotermici dipende dal tipo di impianto e dalla potenza.

SRI IT – Informazioni per il gestore di rete / l’auditor

Domanda Se viene pianificato un progetto di produzione di corrente elettrica, il beneficiario SRI/RU è tenuto a informarne il gestore di rete Avanzamento del progetto Il gestore di rete prende posizione relativamente al progetto, autorizzando la richiesta di allacciamento per gli impianti di generazione dell’energia (EEA). Questo formulario deve essere allegato dal beneficiario SRI alla notifica dello stato di avanzamento del progetto.

Per gli impianti fotovoltaici non c’è bisogno di alcuna notifica dello stato di avanzamento del progetto. Messa in esercizio PV con modulo DC fino a 99.999 kW
Modulo «Dati certificati relativi all’impianto fotovoltaico». L’impianto può essere certificato dal vostro gestore di rete, da un organo di controllo o un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non siano legalmente vincolati al gestore dell’impianto).
PV con modulo DC a partire da 100 kW e per tutte altre tecnologie
Modulo «Dati certificati relativi all’impianto» della rispettiva tecnologia. L’impianto deve essere certificato da un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non sia legalmente vincolato al gestore dell’impianto).

Inoltre, per gli impianti fotovoltaici integrati

Fotografie a colori ad alta risoluzione del generatore solare, durante la costruzione e a lavori ultimati. Le foto inviate devono mostrare chiaramente che si tratta di un impianto integrato ai sensi del art. 6 cpv. 2 OPEn. L’ideale sono fotografie in cui sia visibile la sottostruttura prima del montaggio dei moduli e che al termine dei lavori mostrino la superficie totale e le finiture laterali.

La certificazione dei dati relativi all’impianto deve essere eseguita nel luogo in cui si trova l’impianto di produzione. Si usi a questo proposito il modulo «Dati certificati relativi all’impianto» della rispettiva tecnologia.

Maggiori informazioni sulla certificazione degli impianti e dei dati di produzione sono riportate nella Guida per la certificazione dei dati dell’impianto e di produzione. Dopo la messa in esercizio Il gestore di rete è tenuto a ottenere la corrente da energie rinnovabili. Inoltre il gestore di rete è responsabile per la metrologia e quindi per la fornitura dei dati di produzione a Pronovo. La fornitura dei dati può avvenire in modo automatizzato (ai sensi del documento settoriale AES SDAT CH) o tramite il Portale energia.

Documenti utili sono la guida per la certificazione di impianti e dati di produzione, il regolamento sul consumo proprio dell’AES, la raccomandazione del settore SDAT CH e il regolamento relativo alle condizioni di allacciamento. Trovate questi documenti nell’area Download nella guida alla voce Moduli e Documenti.

SRI IT – Ampliamento

Nel sistema SRI è possibile ampliare senza limiti gli impianti esistenti (eccezione: impianti idroelettrici con una potenza non superiore a 10 MW). Con ampliamento si intende un incremento della potenza elettrica nominale di un impianto esistente.

Un ampliamento tuttavia comporta sempre una riduzione del tasso di rimunerazione.

  • Notifica della messa in esercizio di un ampliamento

    Siete pregati di comunicarci l'ampliamento in programma almeno un mese prima della messa in esercizio mediante il modulo Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento.

    • PV con modulo DC fino a 99.999 kW
      Modulo «Dati certificati relativi all'impianto fotovoltaico». L'impianto può essere certificato dal vostro gestore di rete, da un organo di controllo o un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non siano legalmente vincolati al gestore dell'impianto).
    • PV con modulo DC a partire da 100 kW e per tutte altre tecnologie
      Modulo «Dati certificati relativi all'impianto» della rispettiva tecnologia. L'impianto deve essere certificato da un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non sia legalmente vincolato al gestore dell'impianto).

    Inoltre, per gli impianti fotovoltaici integrati

    Fotografie a colori ad alta risoluzione del generatore solare, durante la costruzione e a lavori ultimati. Le foto inviate devono mostrare chiaramente che si tratta di un impianto integrato ai sensi della art. 6 cpv. 2 OPEn. L'ideale sono fotografie in cui sia visibile la sottostruttura prima del montaggio dei moduli e che al termine dei lavori mostrino la superficie totale e le finiture laterali.

    I dati certificati relativi all'impianto vanno presentati al più tardi il mese successivo alla messa in esercizio dell'ampliamento. In caso contrario possono verificarsi dei ritardi nei pagamenti per gli impianti che sono già rimunerati tramite il SRI.

  • Come cambia il tasso di rimunerazione nel caso di un’ampliamento?

    Fotovoltaico

    Se un impianto viene ampliato, il gestore dell'impianto ha due possibilità:

    • Come cambia il tasso di rimunerazione nel caso di un ampliamento? In questo caso, l'ampliamento viene remunerato a un prezzo di 0 ct./kWh. Ne consegue un tasso di remunerazione notevolmente inferiore, calcolato come segue:

    Piccole centrali idroelettriche o biomassa

    In caso di un’ampliamento dopo il 01.01.2018 il tasso di rimunerazione è calcolato come segue:

    In cui

    Tariffa = Tariffa di rimunerazione calcolata con produzione totale

    Pbase = Potenza impianto base

    Pcomplessivo = Potenza impianto complessivo

    Produzioneprima = Produzione netta media degli ultimi 2 anni (biomassa) o 5 anni (idroelettrico) prima dell’ampliamento

    Produzionetotale = Produzione netta dopo l’ampliamento

 Notifica della messa in esercizio di un ampliamento Siete pregati di comunicarci l’ampliamento in programma almeno un mese prima della messa in esercizio mediante il modulo Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento.

PV con modulo DC fino a 99.999 kW
Modulo «Dati certificati relativi all’impianto fotovoltaico». L’impianto può essere certificato dal vostro gestore di rete, da un organo di controllo o un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non siano legalmente vincolati al gestore dell’impianto).
PV con modulo DC a partire da 100 kW e per tutte altre tecnologie
Modulo «Dati certificati relativi all’impianto» della rispettiva tecnologia. L’impianto deve essere certificato da un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non sia legalmente vincolato al gestore dell’impianto).

Inoltre, per gli impianti fotovoltaici integrati

Fotografie a colori ad alta risoluzione del generatore solare, durante la costruzione e a lavori ultimati. Le foto inviate devono mostrare chiaramente che si tratta di un impianto integrato ai sensi della art. 6 cpv. 2 OPEn. L’ideale sono fotografie in cui sia visibile la sottostruttura prima del montaggio dei moduli e che al termine dei lavori mostrino la superficie totale e le finiture laterali.

I dati certificati relativi all’impianto vanno presentati al più tardi il mese successivo alla messa in esercizio dell’ampliamento. In caso contrario possono verificarsi dei ritardi nei pagamenti per gli impianti che sono già rimunerati tramite il SRI. Come cambia il tasso di rimunerazione nel caso di un’ampliamento?

Fotovoltaico

Se un impianto viene ampliato, il gestore dell’impianto ha due possibilità:

Come cambia il tasso di rimunerazione nel caso di un ampliamento? In questo caso, l’ampliamento viene remunerato a un prezzo di 0 ct./kWh. Ne consegue un tasso di remunerazione notevolmente inferiore, calcolato come segue:

Piccole centrali idroelettriche o biomassa

In caso di un’ampliamento dopo il 01.01.2018 il tasso di rimunerazione è calcolato come segue:

In cui

Tariffa = Tariffa di rimunerazione calcolata con produzione totale

Pbase = Potenza impianto base

Pcomplessivo = Potenza impianto complessivo

Produzioneprima = Produzione netta media degli ultimi 2 anni (biomassa) o 5 anni (idroelettrico) prima dell’ampliamento

Produzionetotale = Produzione netta dopo l’ampliamento

SRI IT – Progetti

Per progetti con una decisione di garanzia di principio per lo SRI si applicano le seguenti regole:

 
Mandatari per un progetto

Se avete scelto un mandatario per la gestione del vostro progetto, vi preghiamo di compilare il modulo «Mandatario» e di inviarcelo. Tale procura rimane valida fino a revoca scritta. Ciò riguarda tutti i documenti fino alle informazioni di pagamento. Il pagamento va esclusivamente al gestore dell’impianto, a meno che non abbiate sottoscritto una dichiarazione di cessione.
Stato di avanzamento del progetto Dopo aver ricevuto la decisione di principio (approvazione SRI) è obbligatorio attenersi ai termini indicati nella decisione per la notifica dello stato di avanzamento del progetto (SAVP). Se dovete richiedere una proroga dei termini, vi preghiamo di inoltrare prima della scadenza del termine una domanda scritta via e-mail o posta, con indicazione del motivo.

I termini decorrono a partire dalla data di rilascio della decisione di principio. Di seguito una panoramica dei termini per le singole tecnologie e un elenco dei documenti necessari per la SAVP:

Biomassa: 3 anni

Licenza di costruzione passata in giudicato incluso l’attestazione di passaggio in giudicato
Parere del gestore di rete
Modulo Notifica dello stato di avanzamento del progetto

Geotermico: 6 anni

Licenza di costruzione passata in giudicato incluso l’attestazione di passaggio in giudicato
Parere del gestore di rete
Possibilità di raccordo per l’energia termica
Modulo Notifica dello stato di avanzamento del progetto

Forza idrica

SAVP 1: 4 anni

Domanda di concessione o di costruzione

SAVP 2: 10 anni

Licenza di costruzione passata in giudicato incluso l’attestazione di passaggio in giudicato
Concessione
Parere del gestore di rete
Modulo Notifica dello stato di avanzamento del progetto

Energia eolica

SAVP 1: 4 anni

Capitolato approvato dal Cantone locale per il rapporto sulla sostenibilità ambientale

SAVP 2: 10 anni

Licenza di costruzione passata in giudicato incluso l’attestazione di passaggio in giudicato
Parere del gestore di rete
Modulo Notifica dello stato di avanzamento del progetto

Vi consigliamo di inviare i documenti con lettera raccomandata.

Importante: se un impianto è già in funzione ed è stata inviata a Pronovo la notifica completa della messa in esercizio, la SAVP (SAVP 1 e SAVP 2) diviene superflua e non è più necessario presentarla. Messa in esercizio Una notifica della messa in esercizio completa è costituita da un «Preavviso di messa in esercizio» e dai «Dati certificati relativi all’impianto».

Preavviso di messa in esercizio
Il preavviso deve essere inviato all’organo di esecuzione (Pronovo) un mese prima dell’effettiva entrata in servizio di un impianto. Vi preghiamo di utilizzare l’apposito modulo Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento.

Dati certificati relativi all’impianto

PV con modulo DC fino a 99.999 kW
Modulo «Dati certificati relativi all’impianto fotovoltaico». L’impianto può essere certificato dal vostro gestore di rete, da un organo di controllo o un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non siano legalmente vincolati al gestore dell’impianto).
PV con modulo DC a partire da 100 kW e per tutte altre tecnologie
Modulo «Dati certificati relativi all’impianto» della rispettiva tecnologia. L’impianto deve essere certificato da un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non sia legalmente vincolato al gestore dell’impianto).

Importante: i dati certificati relativi all’impianto vanno presentati, in versione originale, al più tardi il mese successivo alla messa in esercizio. Se non viene rispettato questo termine, per gli impianti con decisione di principio sarà rimunerato solamente il prezzo di mercato fino a quando non sarà presentata la certificazione completa. Vi consigliamo pertanto di inviare i documenti con lettera raccomandata.

Scadenze per impianti con decisione di principio

I gestori di impianti devono mettere in funzione l’impianto entro il termine indicato nella decisione di principio. I dati certificati relativi all’impianto messo in funzione sono necessari anche se l’impianto è già operativo al momento dell’invio della decisione di principio.

Se dovete richiedere una proroga dei termini, vi preghiamo di inoltrare prima della scadenza del termine una domanda scritta via e-mail o posta, con indicazione del motivo.

Di seguito una panoramica dei termini per la messa in esercizio delle singole tecnologie e un elenco dei documenti necessari per la completa notifica della messa in esercizio:

Biomassa: 6 anni

Modulo Dati certificati relativi all’impianto di produzione Biomassa
Uno schema unipolare del contatore / dell’allacciamento (Single- Line schema, compreso il punto d’immissione in rete ed eventuali altri impianti ad esso collegati) con indicazione della denominazione del contatore
Il rapporto di sicurezza (RaSi), compreso il protocollo di misurazione o di controllo e il protocollo di collaudo
Foto della targhetta del generatore

Geotermico: 12 anni

Modulo Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento.
Modulo dati certificati relativi all’impianto

Forza idrica: 12 anni

Modulo Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento.
Modulo Dati certificati relativi all’impianto di produzione forza idrica
Calcolo dei Costi per opere idrauliche (PDF) compreso il conteggio dei costi di costruzione & relazione sul progetto

Energia eolica: 12 anni

Modulo Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento.
Modulo Dati certificati relativi all’impianto di produzione Energia eolica

Per progetti relativi all’energia eolica con un’approvazione SRI, che non sono (più) previsti nel piano direttore cantonale, si può presentare all’UFE una richiesta di trasferimento della decisione positiva a un altro progetto relativo all’energia eolica che è previsto nel piano direttore cantonale. Potete trovare ulteriori informazioni al seguente Link.

Dopo la messa in esercizio Dopo aver elaborato la notifica della messa in esercizio completa, Pronovo vi invierà una decisione del vostro tasso di rimunerazione.

Gli impianti con una misurazione della curva di carico o con un sistema di misurazione intelligente che non sono in regime della commercializzazione diretta verranno inseriti nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER). Il responsabile del gruppo di bilancio GB-ER, l’azienda swenex (swiss energy exchange Ltd.), contatterà i gestori degli impianti per coordinare l’inserimento nel gruppo di bilancio. Il gestore dell’impianto deve accettare le direttive del GB-ER.

Gli impianti senza misurazione della curva di carico o senza sistema di misurazione intelligente rimangono nel loro gruppo di bilancio originario. I gestori di questi impianti non devono intraprendere nulla.

Anche gli impianti nella commercializzazione diretta non verranno inseriti nel GB-ER. I gestori degli impianti selezionano autonomamente il proprio gruppo di bilancio e organizzano un eventuale cambiamento.

Conteggio del SRI

Il pagamento della remunerazione viene effettuato da Pronovo a spese del fondo supplemento rete. Si prega di utilizzare il modulo Informazioni di pagamento per il sistema de rimunerazione per l’immissione (SRI) per comunicare a Pronovo il conto di pagamento desiderato e, se applicabile, il numero di partita IVA.

Una volta che Pronovo ha ricevuto la documentazione completa e i dati di produzione, verrà corrisposta una rimunerazione trimestrale. Per gli impianti con una misurazione della curva di carico o con un sistema di misurazione intelligente che non sono in regime della commercializzazione diretta, il gestore dell’impianto deve accettare anche la direttiva del GB-ER. In mancanza di tali informazioni, il diritto alla rimunerazione si estingue fino a quando tali informazioni sono disponibili e la direttiva è stata accettata.

In considerazione dei termini di registrazione e della periodicità di pagamento trimestrale, le remunerazioni si effettuano alla fine di ogni trimestre successivo dopo la fine del trimestre di produzione:

Produzione
Registrazione della quantità di produzione da parte del gestore di rete entro
Rimunerazione al gestore di impianto entro

1° trimestre
al più tardi fine aprile
fine giugno

2° trimestre
al più tardi fine luglio
fine settembre

3° trimestre
al più tardi fine ottobre
fine dicembre

4° trimestre
al più tardi fine gennaio
fine marzo

Tramite il link «Mio progetto» potete verificare in qualsiasi momento lo stato della produzione di corrente notificata per il vostro impianto. Inoltre, potete vedere se è già avvenuto il conteggio del trimestre.

Ricostruzione di un impianto FV

Con la presentazione della nuova certificazione per la potenza erogata finora, gli impianti SRI continuano a essere remunerati applicando generalmente la tariffa di rimunerazione esistente. Vi è la seguente eccezione a questo principio:
se l’impianto esistente appartiene alla categoria degli impianti integrati, il nuovo impianto è realizzato comunque come impianto annesso e la tariffa di rimunerazione viene ridotta di conseguenza.

Nel caso in cui l’impianto generi una potenza maggiore rispetto all’impianto precedente, per tale potenza aggiuntiva si stabilisce la tariffa di rimunerazione attuale (ai sensi del diritto vigente al momento della NUOVA entrata in servizio). Con questa componente si calcola una tariffa mista per l’impianto complessivo.

A condizione che una riduzione attraverso Pronovo rispettivamente Swissgrid del impianto incentivato diviene necessario, è da considerare quanto segue:

L’impianto deve principalmente essere montato di nuovo allo stesso luogo, affinché il diritto all’ incentivazione continua a persistere. Questo significa ché l’impianto deve essere installato sullo stesso fondo e davanti all’allacciamento alla rete come lo stesso impianto finora. Uscita dallo SRI Per gestori dell’impianto che desiderano uscire dallo SRI, abbiamo riunito le informazioni necessarie in un promemoria.