GO IT – Regolamentazione sul consumo proprio

Tutti i gestori di impianti hanno il diritto di consumare l’elettricità prodotta in proprio sul posto. Non sussiste quindi alcun obbligo di immettere tutta la corrente prodotta nella rete pubblica. Questo diritto al consumo proprio è stabilito nella Legge sull’energia.

La regolamentazione sul consumo proprio permette ai gestori di impianti di concordare con il proprio gestore di rete che non tutta la corrente prodotta venga immessa nella rete, ma solamente l’elettricità che non viene consumata presso il luogo di produzione. Così facendo si riduce il fabbisogno aggiuntivo di corrente elettrica della rete pubblica, cioè il gestore di impianto può risparmiare sui costi per l’acquisto della corrente elettrica.

È anche possibile unirsi in una comunità di autoconsumo. Tuttavia, i autoconsumatori non possono essere collegati insieme attraverso la rete pubblica.

Diritti e doveri

La regolamentazione sul consumo proprio ha effetti sulla misurazione dell’energia, sul conteggio con il gestore di rete ovvero con l’azienda di approvvigionamento elettrico, e cosi come sul rilascio e sull’annullamento delle garanzie di origine. Qui è da Notare:

  • Se, in quanto gestore di impianto, desiderate avvalervi della regolamentazione sul consumo proprio, il vostro gestore di rete competente è tenuto per legge a permettere tale regolamentazione.
  • Da parte vostra dovete comunicare al gestore di rete competente con 3 mesi di anticipo che siete intenzionati a passare dalla misurazione netta alla misurazione del consumo proprio (o viceversa).
  • Il gestore di rete deve comunicare a Pronovo le variazioni nella dichiarazione dei dati sull’energia con almeno un mese di anticipo.
  • Se durante il passaggio dalla misurazione netta alla regolamentazione sul consumo proprio (e viceversa) dovesse verificarsi una modifica della disposizione delle misure, occorre presentare una certificazione dell’iter di misurazione presso Pronovo. Se non si apportano modifiche all’impianto, è possibile utilizzare a questo fine il formulario semplificato Certificazione per il cambiamento del dispositivo di misurazione e/o installazione di un dispositivo di accumulo.

GO IT – Informazioni sulla garanzia di origine

L’obiettivo principale della garanzia di origine (GO) è la trasparenza nei confronti dei consumatori finali. A questo fine, al momento della generazione di energia elettrica si producono delle garanzie di origine che vengono poi impiegate nell’etichettatura dell’elettricità per i consumatori finali.

Viene rilasciata una garanzia di origine (GO) per ogni chilowattora prodotto. La GO è disgiunta dal flusso fisico di corrente e viene trattata a parte, come un certificato indipendente. La GO è quindi una semplice grandezza contabile che mostra da cosa è composta la produzione di corrente in Svizzera.

Tramite il sistema delle garanzie di origine la GO passa dal gestore di impianto, generalmente attraverso un negoziante, al fornitore di corrente. Il fornitore di corrente annulla questa GO. Solo con l’annullamento possono essere indicati nell’etichettatura dell’elettricità la quantità e i vettori energetici, che sono sotto forma di certificati nel conto del fornitore di corrente. Le GO annullate non sono più disponibili per altre transazioni. Si evitano in tal modo conteggi doppi.

Inoltre, per gli impianti che sono in lista d’attesa o che hanno già ricevuto la rimunerazione unica, una volta ricevuto i dati certificati relativi all’impianto, possono essere rilasciate le GO che sono negoziabili.

 

 

  • Informazioni presenti sulla GO

    Le garanzie di origine (GO) forniscono informazioni in merito a:

    • alla quantità di elettricità prodotta in kWh
    • ai vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità
    • al tempo e luogo della produzione
    • ai dati di identificazione dell'impianto di produzione
    • ai dati tecnici dell'impianto di produzione (potenza, tipo, ecc.)
    • le quantità prodotte di CO2 da impianti a base di combustibili fossili e i rifiuti radioattivi nelle centrali nucleari
    • ai marchi di qualità quali «naturemade star», «TÜV SÜD Erzeugung EE»

    Sulla conferma della cancellazione è riportato il numero di garanzia di origine, il cosiddetto Cancellation Statement Number e il codice di verifica (parte contrassegnata in rosso) per il controllo dell'autenticità del documento. Potete effettuare questo controllo alla voce «Verifica delle garanzie di origine» sulla pagine iniziale del sistema delle garanzie di origine.

  • Marchi di qualità con un plus-valore ecologico

    I marchi di qualità con un plus-valore ecologico sono riportati sulla garanzia di origine. Ne sono esempi «naturemade basic/star» e «TÜV SÜD Erzeugung EE». I marchi di qualità possono essere indicati anche sulle transazioni verso l’estero. Il sistema delle garanzie di origine non prevede alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti.

    Se si intende registrare un marchio di qualità per un determinato impianto, si prega di contattare direttamente l'ente responsabile per il loro rilascio.

       

  • Data di scadenza

    Le garanzie di origine (GO) sono valide per una durata limitata di 12 mesi a partire dal rilascio, ma almeno fino alla fine di maggio dell'anno successivo1. Ciò consente ai fornitori di corrente di utilizzare, per l'etichettatura dell'elettricità, le garanzie di origine dell'anno precedente fino alla fine di maggio dell'anno successivo.

    GO mensili

    Le GO relative ai mesi di produzione da gennaio a maggio sono valide sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo. Le GO riguardanti gli altri mesi di produzione sono valide per 12 mesi.

    * CA = conto annuale

    GO trimestrali

    Le GO del primo trimestre sono valide sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo. Le GO del secondo, terzo e quarto trimestre sono valide per 12 mesi.

    * CA = conto annuale

    GO annuali

    Le GO sono valide sino alla fine del mese di dicembre dell’anno successivo.

    * CA = conto annuale

  • Costi per le GO

    Per gli impianti incentivati (SRI, RU, FCS), i costi per l'utilizzo del sistema delle garanzie di origine (ad eccezione dei costi per transazioni per impianti RU e per impianti FCS) sono a carico del fondo d'incentivazione.

    Informazioni dettagliate sui costi può essere trovato a Moduli e Documenti >Documenti > Garanzie di origine (GO).

GO – IT introduzione

Dal 2018 Pronovo è l’ente di certificazione accreditato per la registrazione, il monitoraggio del trasferimento, il rilascio e l’annullamento delle garanzie di origine (GO) dell’energia elettrica conformemente all’Ordinanza del DATEC sulla prova della produzione e dell’origine dell’energia elettrica.

Dal 1° gennaio 2025, Pronovo gestirà anche il sistema di garanzia di origine per i carburanti e combustibili rinnovabili (sistema CCr) in aggiunta alle garanzie di origine per l’elettricità.

L’accreditamento annuale da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) garantisce che né la direzione né i proprietari di Pronovo AG influenzano l’elaborazione delle garanzie di origine o i vari programmi di incentivazione. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è l’autorità di vigilanza responsabile.

Programmi di incentivi Part 2

Cosa viene incentivato ?

Programmi di incentivi Part 1

Le energie rinnovabili provengono da fonti che si rigenerano autonomamente in breve tempo o il cui sfruttamento non le esaurisce. Oltre all’energia idroelettrica, tradizionalmente molto usata in Svizzera, anche la biomassa, la geotermia, l’energia solare e quella eolica rientrano nel novero delle «energie rinnovabili».

A eccezione dell’energia idroelettrica, attualmente la quota delle energie rinnovabili rispetto al consumo energetico globale è ancora modesta.

Con il referendum popolare del 21 maggio 2017 l’elettorato svizzero ha approvato il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 e pertanto anche la Legge sull’energia (LEne) del 30 settembre 2016. La nuova legge sull’energia entrerà in vigore il 1o gennaio 2018. Secondo tale legge la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la forza idrica esclusa, dovrà raggiungere :

  • almeno 4.4 TWh nell’anno 2020 e
  • almeno 11.4 TWh nell’anno 2035.

Per poter raggiungere questi obiettivi, la legge prevede diversi programmi di incentivazione:

SRI IT – Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione per l’elettricità proveniente da energie rinnovabili viene calcolato dall’UFE, per ogni tecnologia e classe di prestazione, sulla base di impianti di riferimento ed è fissata nell’Ordinanza sulla promozione dell’energia.

La durata di rimunerazione nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) è di 15 anni (eccezione biomassa: 20 anni) per la messa in esercizio a partire dal 01.01.2018. La rimunerazione è pagata fino all’intero mese in cui scade il periodo di rimunerazione.

  • Per impianti fotovoltaici

    L’ammontare del tasso di rimunerazione (in Ct./kWh) degli impianti fotovoltaici viene determinato in funzione della data di messa in esercizio, della potenza e della categoria dell'impianto. Il tasso di rimunerazione è indipendente dalla data di domanda.

  • Per energia idrica e energia biomassa

    Il tasso di rimunerazione delle centrali idroelettriche sono composte da una rimunerazione di base, un bonus secondo i livelli di pressione e un eventuale bonus per le opere idrauliche.

    Nel caso di impianti a biomassa, per l’utilizzo di biomassa agricola o di legna può essere concesso un bonus sulla rimunerazione di base.

    Sia per la biomassa, che per l’energia idrica, il tasso di rimunerazione vengono verificate ed eventualmente adeguate ogni anno in base alla produzione effettiva (potenza equivalente).

    In caso di ampliamenti di impianti a biomassa e idroelettrici che sono stati messi in servizio prima del 1° gennaio 2018, si applica un tasso di rimunerazione misto.

  • Per impianti eolici

    Gli impianti eolici con una potenza elettrica fino a 10 kW (compresi) sono considerati piccoli impianti eolici. Il tasso di rimunerazione per i piccoli impianti eolici rimane costante per tutta la durata della rimunerazione.

    Gli impianti eolici con una potenza elettrica superiore a 10 kW sono considerati grandi impianti eolici. Per i grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione viene verificato ed eventualmente adeguato dopo cinque anni di esercizio.

  • Per geotermia

    L'ammontare del tasso di rimunerazione (in Ct./kWh) per gli impianti geotermici dipende dal tipo di impianto e dalla potenza.

 

Calcolatore del tasso

Pronovo mette a disposizione un apposito calcolatore per il calcolo della rimunerazione. I calcoli sono orientativi e non vincolanti. Il calcolatore non prende in considerazione le riduzioni non ancora giuridicamente valide e i tassi misti per ampliamenti.

Il calcolo esatto per i tassi misti per gli ampliamenti è disponibile alla pagina «Ampliamento».

SRI IT – Informazioni per il gestore di rete / l’auditor

SRI IT – Ampliamento

Nel sistema SRI è possibile ampliare senza limiti gli impianti esistenti (eccezione: impianti idroelettrici con una potenza non superiore a 10 MW). Con ampliamento si intende un incremento della potenza elettrica nominale di un impianto esistente.

Un ampliamento tuttavia comporta sempre una riduzione del tasso di rimunerazione.

  • Notifica della messa in esercizio di un ampliamento

    Siete pregati di comunicarci l'ampliamento in programma almeno un mese prima della messa in esercizio mediante il modulo Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento.

    • PV con modulo DC fino a 99.999 kW
      Modulo «Dati certificati relativi all'impianto fotovoltaico». L'impianto può essere certificato dal vostro gestore di rete, da un organo di controllo o un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non siano legalmente vincolati al gestore dell'impianto).
    • PV con modulo DC a partire da 100 kW e per tutte altre tecnologie
      Modulo «Dati certificati relativi all'impianto» della rispettiva tecnologia. L'impianto deve essere certificato da un auditore accreditato per questo settore specialistico (a condizione che questi non sia legalmente vincolato al gestore dell'impianto).

    Inoltre, per gli impianti fotovoltaici integrati

    Fotografie a colori ad alta risoluzione del generatore solare, durante la costruzione e a lavori ultimati. Le foto inviate devono mostrare chiaramente che si tratta di un impianto integrato ai sensi della art. 6 cpv. 2 OPEn. L'ideale sono fotografie in cui sia visibile la sottostruttura prima del montaggio dei moduli e che al termine dei lavori mostrino la superficie totale e le finiture laterali.

    I dati certificati relativi all'impianto vanno presentati al più tardi il mese successivo alla messa in esercizio dell'ampliamento. In caso contrario possono verificarsi dei ritardi nei pagamenti per gli impianti che sono già rimunerati tramite il SRI.

  • Come cambia il tasso di rimunerazione nel caso di un’ampliamento?

    Fotovoltaico

    Se un impianto viene ampliato, il gestore dell'impianto ha due possibilità:

    • Come cambia il tasso di rimunerazione nel caso di un ampliamento? In questo caso, l'ampliamento viene remunerato a un prezzo di 0 ct./kWh. Ne consegue un tasso di remunerazione notevolmente inferiore, calcolato come segue:

    Piccole centrali idroelettriche o biomassa

    In caso di un’ampliamento dopo il 01.01.2018 il tasso di rimunerazione è calcolato come segue:

    In cui

    Tariffa = Tariffa di rimunerazione calcolata con produzione totale

    Pbase = Potenza impianto base

    Pcomplessivo = Potenza impianto complessivo

    Produzioneprima = Produzione netta media degli ultimi 2 anni (biomassa) o 5 anni (idroelettrico) prima dell’ampliamento

    Produzionetotale = Produzione netta dopo l’ampliamento

 

SRI IT – Progetti

Per progetti con una decisione di garanzia di principio per lo SRI si applicano le seguenti regole:

 
Mandatari per un progetto

Se avete scelto un mandatario per la gestione del vostro progetto, vi preghiamo di compilare il modulo «Mandatario» e di inviarcelo. Tale procura rimane valida fino a revoca scritta. Ciò riguarda tutti i documenti fino alle informazioni di pagamento. Il pagamento va esclusivamente al gestore dell’impianto, a meno che non abbiate sottoscritto una dichiarazione di cessione.