Quali sono i requisiti per i certificati H2? Il conteggio è possibile?

L’ordinanza consente l’importazione di certificati esteri per i gas rinnovabili solo per le quantità immesse nella rete europea del gas. Le GO per i gas rinnovabili esteri dovrebbero poter essere inserite nel futuro sistema delle garanzie di origine se soddisfano i requisiti ecologici ai sensi dell’Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per i combustibili e i carburanti rinnovabili. Ci sarà una «lista positiva» di sistemi di certificazione che potranno essere utilizzati per verificare i requisiti ecologici dei gas rinnovabili importati attraverso un certificato. L’elenco non è ancora stato pubblicato, sarà pubblicato entro la fine dell’anno. La «lista positiva» si baserà sugli attuali principi dell’industria del biogas. Questa «lista positiva» deve essere distinta dalla lista positiva doganale nel contesto della concessione di agevolazioni fiscali. Il conteggio dei gas rinnovabili esteri trasportati in condotta è regolamentata dalle disposizioni esecutive dell’art. 15 cpv. 3 della revisione della Legge sul CO2.
Se le quantità vengono importate fisicamente in Svizzera, si applicano i requisiti ecologici ai sensi dell’art. 35d rivisto della Legge sulla protezione dell’ambiente.

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