Per la risposta a questa domanda sono determinanti le disposizioni esecutive dell’art. 15 cpv. 3 della revisione della Legge sul CO2. Ai sensi dell’art. 92f della versione di consultazione dell’Ordinanza sul CO2, il o la partecipante al sistema SSQE deve dimostrare a. che le quote di gas rinnovabile estero trasportato in condotta sono indicate nelle fatture e b. che l’UFAM ha rilasciato un numero sufficiente di certificati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

Non è consentita l’importazione di certificati per carburanti elettronici che non vengono fisicamente importati in Svizzera né immessi nella rete europea.
La nuova ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)
consente l’importazione di certificati esteri per i gas rinnovabili solo per le quantità immesse nella rete europea del gas.
L’articolo 15 cpv. 3 e l’articolo 31 cpv. 5 della revisione della Legge sul CO2 disciplinano il conteggio dei gas rinnovabili esteri trasportati in condotta. Per la quantità di gas naturale consumata, il gas rinnovabile deve essere prodotto all’estero, acquistato e immesso nella rete europea. Se questa condizione è soddisfatta e si desidera la compensazione con aziende aventi un obbligo di riduzione o nel sistema di scambio di emissioni, è necessario un trattato internazionale.

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