Se i combustibili e i carburanti rinnovabili sono conteggiati ai fini dell’obbligo di compensazione dei soggetti importatori di combustibili (ad esempio compensati dalla KliK), la GO può già essere annullata dal produttore o dal soggetto importatore. Se un altro attore più avanti nella catena, ad esempio il gestore di una stazione di servizio, desidera offrire alla clientela quantità aggiuntive volontarie di carburanti rinnovabili che non vengono conteggiate ai fini dell’obbligo di compensazione, il suo fornitore deve annullare le GO a tal fine.
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Quali tipi e tipologie di attestati di verifica possono essere riconosciuti per il SAF?
Il sistema GO non regola l’attuazione dei singoli strumenti. Le disposizioni esecutive per la revisione della Legge sul CO2, compreso il nuovo obbligo di miscelazione per i carburanti per l’aviazione, sono disciplinate nella nuova ordinanza sul CO2.
Lo strumento del «mercato volontario» è compatibile con lo strumento «klik»?
Il plusvalore ecologico della sostanza viene compensato con l’assegnazione della GO. La GO non può più essere utilizzata come prova dell’uso di una sostanza rinnovabile nel mercato volontario.
Tutte le GO possono essere utilizzate (assegnate) per tutti gli strumenti?
No. Le GO vengono emesse per sostanza. Le sostanze non compatibili con uno strumento sono escluse dal sistema GO, ad esempio il biogas non può essere utilizzato per l’obbligo di miscelazione per i carburanti per l’aviazione.
Una GO può essere utilizzata per qualsiasi applicazione, indipendentemente dalla produzione? In particolare: una GO derivante dalla produzione di biogas può essere utilizzata per i carburanti liquidi?
No. Le GO vengono emesse per sostanza. Le sostanze non compatibili con uno strumento sono escluse dal sistema GO, ad esempio il biogas non può essere utilizzato per l’obbligo di miscelazione per i carburanti per l’aviazione.
Perché stiamo adottando i requisiti della RED II?
Il sistema GO non definisce alcun requisito ecologico per le importazioni fisiche e la produzione interna. Adotta i requisiti per l’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili e a basse emissioni di cui all’art. 35d della Legge sulla protezione dell’ambiente, a partire dall’entrata in vigore della legge revisionata, indipendentemente dalla messa in funzione del sistema GO. Le disposizioni esecutive sono definite nell’ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni (OCoCr), che dovrebbe entrare in vigore il 1º maggio 2025.
Quali sistemi di certificazione saranno presenti nella lista positiva?
In linea di principio, le GO per i gas rinnovabili esteri dovrebbero poter essere inserite nel futuro sistema delle garanzie di origine se soddisfano i requisiti ecologici ai sensi dell’Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti rinnovabili. Ci sarà una «lista positiva» di sistemi di certificazione che potranno essere utilizzati per verificare i requisiti ecologici dei gas rinnovabili importati attraverso un certificato. L’elenco non è ancora stato pubblicato, sarà pubblicato entro la fine dell’anno. La «lista positiva» si baserà sugli attuali principi dell’industria del biogas. Questa «lista positiva» deve essere distinta dalla lista positiva doganale nel contesto della concessione di agevolazioni fiscali.
Come è stata adattata la lista positiva delle dogane in riferimento alla messa in funzione del sistema GO?
In caso di richiesta di agevolazione fiscale (ai sensi dell’art. 19b dell’Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali), i combustibili devono soddisfare requisiti ecologici e sociali. I requisiti ecologici si considerano soddisfatti se tutte le materie prime utilizzate rientrano nella lista positiva delle dogane e soddisfano le condizioni corrispondenti. Questo elenco non sarà modificato in relazione alla messa in funzione del sistema GO.
Possono essere registrate solo le GO provenienti da impianti conformi alla lista positiva? Chi controlla questo aspetto e come?
Sì. In linea di principio, le GO per i gas rinnovabili esteri dovrebbero poter essere inserite nel futuro sistema delle garanzie di origine se soddisfano i requisiti ecologici ai sensi dell’Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti rinnovabili. Ci sarà una «lista positiva» di sistemi di certificazione che potranno essere utilizzati per verificare i requisiti ecologici dei gas rinnovabili importati attraverso un certificato. L’elenco non è ancora stato pubblicato, sarà pubblicato entro la fine dell’anno. La «lista positiva» si baserà sugli attuali principi dell’industria del biogas. Questa «lista positiva» deve essere distinta dalla lista positiva doganale nel contesto della concessione di agevolazioni fiscali. Al momento di trasferire i certificati al sistema GO, Pronovo verificherà se sono certificati in conformità con un sistema di certificazione presente nella «lista positiva».
I certificati non conformi alla lista positiva dei sistemi di certificazione possono essere inseriti nel sistema GO?
No. In linea di principio, le GO per i gas rinnovabili esteri dovrebbero poter essere inserite nel futuro sistema delle garanzie di origine se soddisfano i requisiti ecologici ai sensi dell’Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti rinnovabili. Ci sarà una «lista positiva» di sistemi di certificazione che potranno essere utilizzati per verificare i requisiti ecologici dei gas rinnovabili importati attraverso un certificato. L’elenco non è ancora stato pubblicato, sarà pubblicato entro la fine dell’anno. La «lista positiva» si baserà sugli attuali principi dell’industria del biogas. Questa «lista positiva» deve essere distinta dalla lista positiva doganale nel contesto della concessione di agevolazioni fiscali.