È possibile registrare diversi impianti direttamente nel sistema, ad esempio utilizzando un file Excel? Oppure è possibile trasferire più quantità GO a un unico soggetto rivenditore?

Nella prima fase dell’entrata in servizio del nuovo sistema GO, i dati energetici devono essere inseriti separatamente per ogni sistema. Tuttavia, tecnicamente è possibile, e anche previsto a livello organizzativo, in una seconda fase importare i dati nel sistema anche tramite un’interfaccia standard (REST-API).

Che cosa succede se una sostanza viene immagazzinata per lo stoccaggio stagionale, ma poi tale stoccaggio supera i 18 mesi (ad esempio durante un inverno molto caldo)?

Se il gas viene effettivamente stoccato fisicamente a lungo termine, è possibile richiedere la sospensione della validità per la durata dello stoccaggio. Rispetto alla bozza di consultazione, il periodo di validità è stato aumentato da 12 a 18 mesi, tra l’altro per garantire una maggiore flessibilità rispetto alle fluttuazioni stagionali.

Nel settore SAF vige l’obbligo di miscelazione, ma è possibile che le quantità vengano conservate per più di 18 mesi. Qual è la soluzione in questo caso?

È consentita la disgiunzione tra GO e merci all’interno della Svizzera. Ciò consente di annullare per prime sempre le GO più vecchie. In consultazione con le parti interessate (Carbura, Avenergy e Biofuels CH), è stato stabilito che ciò avrebbe semplificato il problema del periodo di validità limitato in relazione allo stoccaggio. Tuttavia, è stata prevista la possibilità di sospendere, su richiesta, il periodo di 18 mesi per la durata dello stoccaggio a lungo termine dei combustibili o carburanti corrispondenti. La prova del deposito a lungo termine deve essere allegata alla domanda.

Come si controllerà che si tratta di idrogeno verde?

Con la nuova Legge sul CO2 entrerà in vigore anche l’articolo 35 della Legge sulla protezione dell’ambiente, che prevederà anche requisiti per l’immissione sul mercato di combustibili e carburanti rinnovabili e a basse emissioni prodotti da vettori energetici diversi dalla biomassa. Questi requisiti dovranno essere soddisfatti prima che la sostanza possa essere immessa sul mercato. Le relative disposizioni esecutive sono disciplinate nell’ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni (OCoCr), che dovrebbe entrare in vigore il 1º maggio 2025. Sulla GO sarà visibile come è stato prodotto l’idrogeno (inclusa la fonte di energia).

Quali sono i requisiti per i certificati H2? Il conteggio è possibile?

L’ordinanza consente l’importazione di certificati esteri per i gas rinnovabili solo per le quantità immesse nella rete europea del gas. Le GO per i gas rinnovabili esteri dovrebbero poter essere inserite nel futuro sistema delle garanzie di origine se soddisfano i requisiti ecologici ai sensi dell’Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per i combustibili e i carburanti rinnovabili. Ci sarà una «lista positiva» di sistemi di certificazione che potranno essere utilizzati per verificare i requisiti ecologici dei gas rinnovabili importati attraverso un certificato. L’elenco non è ancora stato pubblicato, sarà pubblicato entro la fine dell’anno. La «lista positiva» si baserà sugli attuali principi dell’industria del biogas. Questa «lista positiva» deve essere distinta dalla lista positiva doganale nel contesto della concessione di agevolazioni fiscali. Il conteggio dei gas rinnovabili esteri trasportati in condotta è regolamentata dalle disposizioni esecutive dell’art. 15 cpv. 3 della revisione della Legge sul CO2.
Se le quantità vengono importate fisicamente in Svizzera, si applicano i requisiti ecologici ai sensi dell’art. 35d rivisto della Legge sulla protezione dell’ambiente.

Occorre sempre registrare il H2 nel sistema GO? Anche se si sa che non viene utilizzato come vettore energetico?

I produttori di idrogeno in Svizzera devono registrare i loro impianti di produzione nel sistema GO svizzero dopo la messa in funzione e inserire regolarmente le quantità prodotte. Anche le importazioni di idrogeno devono essere segnalate. Se l’uso come vettore energetico può essere escluso durante la produzione/importazione, il gestore dell’impianto in questione o il soggetto importatore corrispondente deve fornire i certificati pertinenti per essere esentato dall’obbligo di comunicazione. Finché l’uso previsto dell’idrogeno non è noto, deve essere registrato nel sistema GO.