Attualmente non esistono GO per i liquidi nell’UE. Se la sostanza fisica viene importata, i requisiti ecologici si considerano soddisfatti se si ottengono agevolazioni fiscali (questo vale fino al 2030) e non sono necessarie ulteriori certificazioni. Nella pratica questo si verificherà molto spesso fino al 2030. Nel caso di sostanze in equilibrio di massa, in futuro dovrà essere caricata la documentazione di accompagnamento e la sostanza dovrà soddisfare i requisiti dell’art. 35d LPAmb. Le disposizioni esecutive sono contenute nell’ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni (OCoCr). L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il 1º maggio 2025. I criteri devono essere ripresi per analogia dalla RED II.
Quali GO e uffici di emissione esteri sono accettati dal sistema GO per le sostanze liquide?
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