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1. Ampliamenti di impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn) in data 1 gennaio 2018, gli ampliamenti di impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di energia non sono più incentivati.

Se un impianto viene ampliato, il gestore dell’impianto ha due possibilità:

  1. L’ampliamento viene collegato dietro lo stesso punto di conteggio dell’impianto di base. In questo caso l’ampliamento viene rimunerato con 0 ct./kWh. Da ciò deriva una tariffa di rimunerazione ridotta, che può essere calcolata nel modo seguente:
  2. L’ampliamento non viene collegato dietro lo stesso punto di conteggio, bensì come impianto per l’autoconsumo (ICP)1. Deve essere garantito che l’elettricità prodotta dall’ampliamento non finisca nel conteggio dell’impianto di base. Anche un simile ampliamento non ha diritto ad alcun incentivo (né rimunerazione per l’immissione di energia né rimunerazione unica). La tariffa attuale rimane invariata per la produzione degli impianti esistenti.

Attenzione:

  • Questo regolamento riguarda esclusivamente gli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di energia (SRI). Non è applicabile per impianti che sono incentivati con la rimunerazione unica (RU)!
  • La possibilità del consumo proprio conforme à lett. b sopra può essere sfruttata solo in caso di impianti che hanno attivato un ampliamento dopo il1 gennaio 2018.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

2. Nuovi moduli ordini permanenti

À partire dall’ 1 luglio 2018 è stato attuato un nuovo modulo per la creazione di un ordine permanente GO su www.pronovo.ch. Le istruzioni per la compilazione dell’ordine permanente GO sono disponibili qui. Vogliate notare ché, a partire dall’1 ottobre 2018 non verranno più accettati i moduli precedenti.

3. Ampliamenti per impianti fotovoltaici nella rimunerazione unica

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza OPEn è stato introdotto per la rimunerazione unica un termine di carenza. Un impianto che è già stato promosso di una rimunerazione unica, non può beneficiare nuovamente di un incentivo per 15 anni consecutivi. Gli ampliamenti di impianti, sostanzialmente, non potranno più essere incentivati.

Questa misura serve a garantire che non siano sempre gli stessi impianti a usufruire della rimunerazione unica. Dovrebbe inoltre servire a indicare ai gestori di impianti fotovoltaici ad aprofittare dal principio, il potenziale complessivo del loro fondo, ansi ché ricorrere ad ampliamenti a tappe (cfr. vedi le dichiarazioni dell’UFE di novembre 2017 relative all’art. 35 OPEn).

Valgono le seguenti eccezioni per gli ampliamenti, ché sono stati realizzati dopo il’1 gennaio 2018:

Ampliamento prima dell’ottenimento di una rimunerazione unica

L’incentivo per l’ampliamento è possibile sé l’ampliamento dell’impianto avviene prima del ottenimento della rimunerazione. In questo caso l’ampliamento può essere incentivato solo con contributo legato alla potenza. A riguardo occorre attenersi a quanto segue:

  1. L’ampliamento deve essere allacciato ad un solo punto d’ immissione alla rete dell’impianto di base (immissione elettricità).
  2. Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni:
    la richiesta di una RUP à condizione ché l’impianto sia in servizio. Affinché un ampliamento d un impianto possa essere incentivato, è necessario quindi ché anche questo sia in funzione. Allo stesso tempo, prima di essere rimessa la disposizione, tutta la documentazione di notifica per l’ ampliamento (certificazione dei dati relativi all’impianto, foto ecc.) deve essere inoltrata alla Pronovo.
    La presentazione dei dati certificati dell’ampliamento corrisponde ad un adattamento della richiesta di RUP. Pertanto l’intero progetto (impianto di base incluso l’ampliamento) verrà inserito nuovamente nella lista d’attesa con la data di presentazione dei documenti dell’ampliamento. La posizione sulla lista di attesa si sposta ed il versamento ritarderà (differisce)
  3. Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni:
    Una modifica della potenza di un impianto RUG che si trova in lista d’attesa, deve essere comunicata immediatamente alla Pronovo. In base a questi dati, verrà rilasciata à tempo determinato una garanzia di principio. Con la garanzia di principio viene fissato la somma massima della rimunerazione unica. L’importo verrà retribuito al massimo, anche nel caso in qui l’impianto dovesse raggiungere una potenza maggiore, sé un ampliamento fosse pianificato successivamente.

Ampliamento o rinnovo di impianti ché hanno ottenuto una rimunerazione prima del 2018

Il termine di carenza di 15 anni non è valido, per impianti di base ché hanno ricevuto una rimunerazione unica, già prima dell’1 gennaio 2018. il termine Un ampliamento o rinnovo di questi impianti può essere incentivato sé l’impianto è stato realizzato dopo il 1 gennaio 2018 e sé la potenza dell’impianto complessivo, attraverso l’ampliamento o il rinnovo, viene aumentata di almeno 2 kW. Sé l’ampliamento ha una potenza inferiore a 100 kW, devono essere inoltrati i dati certificati dell’ampliamento, conforme alla procedura di richiesta RUP. Se si pianifica un ampliamento con una potenza a partire da 100 kW, deve essere comunicato per scritto alla Pronovo.

Vi informiamo inoltre ché per impianti fotovoltaici per i quali un gestore a già fatto richiesta oppure ottenuto una rimunerazione unica, cioè ha esercitato il diritto di scelta, prima dell’1 gennaio 2018, vale la seguente regola:

  • Sé la potenza complessiva dell’impianto prima dell’1 gennaio 2018 era di 30 kW oppure superiore a 30kw, non ha alcun diritto ad ottenere una rimunerazione unica, per potenza oltre i 30 kW. Per la potenza superiore ai 30 kw, ché già era stata istallata prima dell’1 gennaio 2018, non può essere incentivato. La possibilità effettiva di un incentivazione, sussiste solamente nel caso ché l’ampliamento sia stato messo in esercizio dopo il 1 gennaio 2018.

1 In conformità all’art. 28 cpv. 4 OPEn.