Dopo la messa in esercizio

Al più tardi quattro anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’organo d’esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.

Questo deve contenere:

  • Un conteggio dettagliato dei costi di costruzione
  • Per i rinnovamento: un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili sulla base degli elementi costituenti dell’impianto elencati nell’allegato 2.3
  • la potenza installata
  • La produzione netta di due anni d’esercizio completi.

Un impianto per il quale è stato versato un contributo d’investimento deve essere mantenuto per almeno dieci anni dalla messa in esercizio dell’impianto, da un ampliamento considerevole o da un rinnovamento considerevole, in modo da garantire un funzionamento regolare.

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