Gli impianti beneficiano del FCS finché sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- è garantita l’indipendenza tra produttore e azienda di approvvigionamento elettrico;
- i contratti esistenti sono validi;
- l’impianto continua a essere gestito nel quadro della salvaguardia dei diritti acquisiti (cfr. due punti più avanti).
Il diritto al rimborso dei costi supplementari decade nel caso in cui, durante il periodo di rimunerazione dei costi supplementari stabilito dal legislatore, l’indipendenza cessa o viene rescisso il contratto esistente o l’impianto viene sostituito.
- Ampliamento o rinnovamento di un impianto avente diritto al FCS
Gli impianti che beneficiano del finanziamento dei costi supplementari possono continuare a rimanere nel regime FCS anche in caso di rinnovo o ampliamento. Il diritto all'FCS rimane in essere nell'ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti relativi all'impianto.
In virtù della salvaguardia dei diritti acquisiti è consentito continuare a mantenere un impianto esistente nella sua sostanza e a utilizzarlo come in precedenza. È possibile anche un ampliamento o un rinnovo, purché continui a esistere l'impianto originario. Di conseguenza non sono più coperte dalla salvaguardia dei diritti acquisiti le misure che equivalgono alla costruzione di un nuovo impianto (costruzione sostitutiva).
Si applica una deroga nei casi in cui l'impianto è distrutto da un incendio, un evento naturale o altro evento straordinario e involontario. Questi impianti possono quindi essere ricostruiti continuando a beneficiare dell'FCS. Tuttavia, in questi casi si raccomanda assolutamente di discutere preventivamente il rispettivo caso con Pronovo, per garantire che le misure adottate non facciano decadere il diritto all'FCS. Se nel prosieguo si procede a un ampliamento, a un rinnovo o a una nuova installazione, è indispensabile presentare una nuova certificazione dell'intero impianto entro un mese dall'entrata in servizio.
Resta in ogni caso la premessa che il produttore avente diritto all'FCS rimanga effettivamente indipendente e che un ampliamento dell'impianto sia possibile nell'ambito dei contratti in essere.
Per ampliamenti in impianti fotovoltaici, che sono stati messi in servizio a partire dal 1° gennaio 2021 e non sono stati inseriti nell'attuale contratto FCS, esistono due possibilità. In questo caso è necessario garantire che l'ampliamento non sia collegato dietro allo stesso punto di misurazione (misurazione separata) e che l'elettricità prodotta dall'ampliamento non confluisca nel conteggio dell'impianto di base:
- Ampliamento RU: il notevole ampliamento riceve un contributo di potenza se sono rispettati i requisiti ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OPEn. Il tasso di rimunerazione applicato fino ad ora per la produzione di energia dell'impianto di base esistente resta invariato.
- Ampliamento GO: un simile ampliamento non ha diritto ad alcun incentivo (né rimunerazione per l'immissione di energia né rimunerazione unica). Questa opzione è possibile anche per gli ampliamenti degli impianti fotovoltaici che sono stati messi in servizio già prima del 1° gennaio 2021.
- Cambio di produttore
Se un impianto avente diritto al FCS viene ceduto a un nuovo proprietario e se le summenzionate condizioni per fruire del FCS sono tuttora soddisfatte, deve essere presentato all'organo di esecuzione un modulo Cambio di beneficiario per il finanziamento dei costi supplementari (FCS) sottoscritto dall'ex produttore e dall'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE).
- Uscita di un impianto dal programma di incentivazione FCS
Se desiderate ritirare il vostro impianto FCS dal programma di incentivazione, vi preghiamo di presentare a Pronovo l'originale del modulo Ritiro dal finanziamento dei costi supplementari (FCS) firmato dal produttore e dal gestore di rete.
- Perdita del diritto di beneficiare del FCS
Un impianto perde il diritto di beneficiare del FCS quando si verifica uno dei seguenti casi:
- non è più garantita l'indipendenza tra produttore e gestore di rete;
- l'impianto è stato smontato e sostituito da un impianto nuovo; non è più garantita la salvaguardia dei diritti acquisiti;
- non esiste un contratto valido tra produttore e gestore di rete.
Si prega di contattare immediatamente Pronovo, non appena si verifica una delle situazioni menzionate.
- Fine del programma FCS
Il programma di incentivazione del finanziamento dei costi supplementari (FCS) si applica:
- agli impianti idroelettrici fino al 31 dicembre 2035
- a tutti i restanti impianti fino al 31 dicembre 2025