Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) è uno dei programmi precursori dell’incentivazione delle energie rinnovabili in Svizzera. Il programma viene portato avanti ormai solo per gli impianti aventi diritto al FCS esistenti. Non si potranno quindi inserire nuovi impianti nel FCS.
L’articolo 7 della Legge sull’energia (LEne), nella versione del 26 giugno 1998, rappresenta la base giuridica del FCS. Ai sensi di tale disposizione le aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) sono obbligate ad acquistare l’energia generata da produttori indipendenti. Per questa energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili viene garantito ai produttori un prezzo medio annuo di 15 risp. 16 centesimi per chilowattora. I costi supplementari derivanti dalla differenza tra il prezzo d’acquisto garantito versato al produttore e il prezzo d’acquisto orientato al mercato sono rimborsati alle AAE da Pronovo.
Pronovo copre le spese sostenute tramite un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento di rete).
Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra direttiva FCS.