Tutti i gestori di impianti hanno il diritto di consumare l’elettricità prodotta in proprio sul posto. Non sussiste quindi alcun obbligo di immettere tutta la corrente prodotta nella rete pubblica. Questo diritto al consumo proprio è stabilito nella Legge sull’energia.
La regolamentazione sul consumo proprio permette ai gestori di impianti di concordare con il proprio gestore di rete che non tutta la corrente prodotta venga immessa nella rete, ma solamente l’elettricità che non viene consumata presso il luogo di produzione. Così facendo si riduce il fabbisogno aggiuntivo di corrente elettrica della rete pubblica, cioè il gestore di impianto può risparmiare sui costi per l’acquisto della corrente elettrica.
È anche possibile unirsi in una comunità di autoconsumo. Tuttavia, i autoconsumatori non possono essere collegati insieme attraverso la rete pubblica.
Diritti e doveri
La regolamentazione sul consumo proprio ha effetti sulla misurazione dell’energia, sul conteggio con il gestore di rete ovvero con l’azienda di approvvigionamento elettrico, e cosi come sul rilascio e sull’annullamento delle garanzie di origine. Qui è da Notare:
- Se, in quanto gestore di impianto, desiderate avvalervi della regolamentazione sul consumo proprio, il vostro gestore di rete competente è tenuto per legge a permettere tale regolamentazione.
- Da parte vostra dovete comunicare al gestore di rete competente con 3 mesi di anticipo che siete intenzionati a passare dalla misurazione netta alla misurazione del consumo proprio (o viceversa).
- Il gestore di rete deve comunicare a Pronovo le variazioni nella dichiarazione dei dati sull’energia con almeno un mese di anticipo.
- Se durante il passaggio dalla misurazione netta alla regolamentazione sul consumo proprio (e viceversa) dovesse verificarsi una modifica della disposizione delle misure, occorre presentare una certificazione dell’iter di misurazione presso Pronovo. Se non si apportano modifiche all’impianto, è possibile utilizzare a questo fine il formulario semplificato Certificazione per il cambiamento del dispositivo di misurazione e/o installazione di un dispositivo di accumulo.
Tutto sull’argomento Garanzie di origine
- Garanzie di Origine (GO)Le GO aumentano la trasparenza nei confronti dei consumatori finali insieme all’obbligo di utilizzare prioritariamente le garanzie di origine per l’etichettatura.
- Ordine permanenteCon gli ordini permanenti, i gestori di impianti possono trasferire le garanzie di origine dei loro impianti ad un commerciante o fornitore di energia elettrica e quindi commercializzare il plus-valore ecologico della loro produzione di energia elettrica.
- Commercializzazione di corrente elettrica con garanzie di origine (GO)Qualsiasi gestore di impianto che ha registrato il proprio impianto per il rilascio delle garanzie di origine, può liberamente commercializzarli.
- Etichettatura dell’elettricitàI fornitori svizzeri di elettricità devono informare i loro clienti finali almeno una volta all’anno in merito all’etichettatura dell’elettricità.
- Regolamentazione sul consumo proprioTutti i produttori di energia elettrica hanno il diritto di utilizzare per fini propri sul luogo di produzione l’elettricità prodotta.
- Pratica dell’imposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiunto in combinazione con garanzie di origine
- Processo dalla registrazione all’annullamentoProcedura completa a seguire per ottenere le garanzie di origine e per la trasmissione.
- Guida per l’adempimento dell’obbligo di registrazioneDal 2013 i gestori di impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA hanno l’obbligo di far registrare la propria centrale nel sistema delle garanzie di origine.
- Guida ai certificati di sostituzionePer i volumi di produzione da centrali di tipo convenzionali site nei paesi aderenti all’AIB vengono rilasciate garanzie sostitutive.