Le aziende che forniscono elettricità ai consumatori finali in Svizzera devono in conformità all’Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) informare almeno una volta all’anno sui seguenti punti:
- quota percentuale dell’elettricità fornita dei vettori energetici impiegati
- origine dell’elettricità (produzione nel territorio nazionale e all’estero)
- anno di riferimento
- quantità complessiva di elettricità erogata al consumatore finale
A partire dall’anno di fornitura 2025 l’etichettatura dell’elettricità deve contenere informazioni sulle emissioni di CO2 e sulle scorie radioattive (dichiarazione del mix del fornitore nell’anno civile 2026).
Un elenco dei valori di emissione rilevanti per ciascuna tecnologia è disponibile nel documento valori di CO2 per l’etichettatura dell’elettricità.
L’Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE) afferma che i fornitori di corrente devono trasmettere questa etichettatura dell’elettricità ai consumatori finali entro la fine dell’anno solare successivo.
Pronovo pubblica annualmente, all’inizio di settembre il cockpit dell’etichettatura dell’elettricità che presenta i valori dichiarati per l’anno precedente.
L’AES in quanto associazione generale di settore e Pronovo gestiscono congiuntamente la piattaforma internet «Etichettatura elettricità», sulla quale tutti i fornitori di corrente devono dichiarare il loro mix del fornitore al più tardi entro la fine di giugno dell’anno successivo. I mix dei fornitori sono dichiarati nel sistema delle garanzie di origine e trasferiti da lì alla piattaforma Internet. Ciò consente ai consumatori finali di visualizzare e confrontare le etichettature dell’elettricità di ciascun fornitore di Corrente.
Per ulteriori informazioni in materia si rimanda alla Guida etichettatura dell’elettricità da l’UFE.
Il grafico mostra il mix di distribuzione svizzero – anno di fornitura 2023
Tutto sull’argomento Garanzie di origine
- Garanzie di Origine (GO)Le GO aumentano la trasparenza nei confronti dei consumatori finali insieme all’obbligo di utilizzare prioritariamente le garanzie di origine per l’etichettatura.
- Ordine permanenteCon gli ordini permanenti, i gestori di impianti possono trasferire le garanzie di origine dei loro impianti ad un commerciante o fornitore di energia elettrica e quindi commercializzare il plus-valore ecologico della loro produzione di energia elettrica.
- Commercializzazione di corrente elettrica con garanzie di origine (GO)Qualsiasi gestore di impianto che ha registrato il proprio impianto per il rilascio delle garanzie di origine, può liberamente commercializzarli.
- Etichettatura dell’elettricitàI fornitori svizzeri di elettricità devono informare i loro clienti finali almeno una volta all’anno in merito all’etichettatura dell’elettricità.
- Regolamentazione sul consumo proprioTutti i produttori di energia elettrica hanno il diritto di utilizzare per fini propri sul luogo di produzione l’elettricità prodotta.
- Pratica dell’imposta sul valore aggiuntoImposta sul valore aggiunto in combinazione con garanzie di origine
- Processo dalla registrazione all’annullamentoProcedura completa a seguire per ottenere le garanzie di origine e per la trasmissione.
- Guida per l’adempimento dell’obbligo di registrazioneDal 2013 i gestori di impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA hanno l’obbligo di far registrare la propria centrale nel sistema delle garanzie di origine.
- Guida ai certificati di sostituzionePer i volumi di produzione da centrali di tipo convenzionali site nei paesi aderenti all’AIB vengono rilasciate garanzie sostitutive.