FIN IT – Pratica dell’imposta sul valore aggiunto finanziamento

Dal punto di vista fiscale occorre decidere se le rimunerazioni e i supplementi sono corrispettivi per le forniture di energia elettrica (art. 18 cpv. 1 LIVA), pagamenti compensativi dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA) oppure sovvenzioni (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA).

Va considerato in particolare che ricevere pagamenti compensativi dei costi non porta alla decurtazione della deduzione dell’imposta precedente.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (SRI)

La tariffa di rimunerazione dell’impianto secondo la decisione o disposizione è da intendersi IVA inclusa. Questa è costituita da due componenti: il prezzo di mercato di riferimento e il premio per l’immissione di elettricità.

Il prezzo di mercato di riferimento è un corrispettivo da una prestazione imponibile (fornitura di energia elettrica) ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LIVA. Il prezzo di mercato di riferimento è soggetto all’aliquota normale.

Nel caso del premio per l’immissione di elettricità si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA (pagamento compensativo dei costi). Il premio per l’immissione di elettricità viene dunque corrisposto senza imposta sul valore aggiunto. Questo si riduce del 7.1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA).

Se il tasso di rimunerazione individuale di un impianto è inferiore al prezzo del mercato di riferimento di un periodo di conteggio, la differenza viene indicata come parte eccedente. Per l’applicazione dell’IVA è rilevante se l’impianto SRI interessato è remunerato nel sistema di commercializzazione diretta o nell’immissione al prezzo del mercato di riferimento:

  • Nel sistema di commercializzazione diretta, viene fatturata la parte eccedente ai gestori/alle gestrici dell’impianto. In mancanza di prestazioni, questi ultimi non sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.
  • Anche nel sistema d’immissione al prezzo del mercato di riferimento la parte eccedente viene dedotta, in modo che i gestori/le gestrici interessati/e dell’impianto ricevano solo il tasso di rimunerazione individuale, nonostante il prezzo di mercato di riferimento più elevato. In questi casi, la parte eccedente viene classificata come riduzione della rimunerazione (riduzione del corrispettivo imponibile per la fornitura di elettricità), di conseguenza è soggetta all’imposta sul valore aggiunto e riduce quindi l’IVA sulla rimunerazione complessiva.

Nel sistema della commercializzazione diretta (SRI con CD) oltre al premio per l’immissione di elettricità viene corrisposto un’indennità di gestione. Ai fini dell’IVA l’indennità di gestione si qualifica, come il premio per l’immissione in rete, come un non compenso. Pertanto il pagamento viene corrisposto senza IVA.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (RU)

Ai fini dell’IVA le rimunerazioni uniche (rimunerazioni uniche grandi e piccole per impianti fotovoltaici) sono qualificate come pagamento compensativo dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto, il pagamento è completamente al netto dell’IVA.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (FCS)

Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) è considerato come una compensazione per i pagamenti compensativi dei costi ai fini dell’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto, il pagamento è completamente al netto dell’IVA.