FIN IT – Pratica dell’imposta sul valore aggiunto finanziamento

Dal punto di vista fiscale occorre decidere se le rimunerazioni e i supplementi sono corrispettivi per le forniture di energia elettrica (art. 18 cpv. 1 LIVA), pagamenti compensativi dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA) oppure sovvenzioni (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA).

Va considerato in particolare che ricevere pagamenti compensativi dei costi non porta alla decurtazione della deduzione dell’imposta precedente.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (SRI)

La tariffa di rimunerazione dell’impianto secondo la decisione o disposizione è da intendersi IVA inclusa. Questa è costituita da due componenti: il prezzo di mercato di riferimento e il premio per l’immissione di elettricità.

Il prezzo di mercato di riferimento è un corrispettivo da una prestazione imponibile (fornitura di energia elettrica) ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LIVA. Il prezzo di mercato di riferimento è soggetto all’aliquota normale.

Nel caso del premio per l’immissione di elettricità si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA (pagamento compensativo dei costi). Il premio per l’immissione di elettricità viene dunque corrisposto senza imposta sul valore aggiunto. Questo si riduce del 7.1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA).

Se il tasso di rimunerazione individuale di un impianto è inferiore al prezzo del mercato di riferimento di un periodo di conteggio, la differenza viene indicata come parte eccedente. Per l’applicazione dell’IVA è rilevante se l’impianto SRI interessato è remunerato nel sistema di commercializzazione diretta o nell’immissione al prezzo del mercato di riferimento:

  • Nel sistema di commercializzazione diretta, viene fatturata la parte eccedente ai gestori/alle gestrici dell’impianto. In mancanza di prestazioni, questi ultimi non sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.
  • Anche nel sistema d’immissione al prezzo del mercato di riferimento la parte eccedente viene dedotta, in modo che i gestori/le gestrici interessati/e dell’impianto ricevano solo il tasso di rimunerazione individuale, nonostante il prezzo di mercato di riferimento più elevato. In questi casi, la parte eccedente viene classificata come riduzione della rimunerazione (riduzione del corrispettivo imponibile per la fornitura di elettricità), di conseguenza è soggetta all’imposta sul valore aggiunto e riduce quindi l’IVA sulla rimunerazione complessiva.

Nel sistema della commercializzazione diretta (SRI con CD) oltre al premio per l’immissione di elettricità viene corrisposto un’indennità di gestione. Ai fini dell’IVA l’indennità di gestione si qualifica, come il premio per l’immissione in rete, come un non compenso. Pertanto il pagamento viene corrisposto senza IVA.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (RU)

Ai fini dell’IVA le rimunerazioni uniche (rimunerazioni uniche grandi e piccole per impianti fotovoltaici) sono qualificate come pagamento compensativo dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto, il pagamento è completamente al netto dell’IVA.

Pratica dell’imposta sul valore aggiunto (FCS)

Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) è considerato come una compensazione per i pagamenti compensativi dei costi ai fini dell’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto, il pagamento è completamente al netto dell’IVA.

FCS – La FCS continuerà?

Gli impianti beneficiano del FCS finché sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • è garantita l’indipendenza tra produttore e azienda di approvvigionamento elettrico;
  • i contratti esistenti sono validi;
  • l’impianto continua a essere gestito nel quadro della salvaguardia dei diritti acquisiti (cfr. due punti più avanti).

Il diritto al rimborso dei costi supplementari decade nel caso in cui, durante il periodo di rimunerazione dei costi supplementari stabilito dal legislatore, l’indipendenza cessa o viene rescisso il contratto esistente o l’impianto viene sostituito.

  • Ampliamento o rinnovamento di un impianto avente diritto al FCS

    Gli impianti che beneficiano del finanziamento dei costi supplementari possono continuare a rimanere nel regime FCS anche in caso di rinnovo o ampliamento. Il diritto all'FCS rimane in essere nell'ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti relativi all'impianto.

    In virtù della salvaguardia dei diritti acquisiti è consentito continuare a mantenere un impianto esistente nella sua sostanza e a utilizzarlo come in precedenza. È possibile anche un ampliamento o un rinnovo, purché continui a esistere l'impianto originario. Di conseguenza non sono più coperte dalla salvaguardia dei diritti acquisiti le misure che equivalgono alla costruzione di un nuovo impianto (costruzione sostitutiva).

    Si applica una deroga nei casi in cui l'impianto è distrutto da un incendio, un evento naturale o altro evento straordinario e involontario. Questi impianti possono quindi essere ricostruiti continuando a beneficiare dell'FCS. Tuttavia, in questi casi si raccomanda assolutamente di discutere preventivamente il rispettivo caso con Pronovo, per garantire che le misure adottate non facciano decadere il diritto all'FCS. Se nel prosieguo si procede a un ampliamento, a un rinnovo o a una nuova installazione, è indispensabile presentare una nuova certificazione dell'intero impianto entro un mese dall'entrata in servizio.

    Resta in ogni caso la premessa che il produttore avente diritto all'FCS rimanga effettivamente indipendente e che un ampliamento dell'impianto sia possibile nell'ambito dei contratti in essere.

    Per ampliamenti in impianti fotovoltaici, che sono stati messi in servizio a partire dal 1° gennaio 2021 e non sono stati inseriti nell'attuale contratto FCS, esistono due possibilità. In questo caso è necessario garantire che l'ampliamento non sia collegato dietro allo stesso punto di misurazione (misurazione separata) e che l'elettricità prodotta dall'ampliamento non confluisca nel conteggio dell'impianto di base:

    • Ampliamento RU: il notevole ampliamento riceve un contributo di potenza se sono rispettati i requisiti ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 OPEn. Il tasso di rimunerazione applicato fino ad ora per la produzione di energia dell'impianto di base esistente resta invariato.
    • Ampliamento GO: un simile ampliamento non ha diritto ad alcun incentivo (né rimunerazione per l'immissione di energia né rimunerazione unica). Questa opzione è possibile anche per gli ampliamenti degli impianti fotovoltaici che sono stati messi in servizio già prima del 1° gennaio 2021.
  • Cambio di produttore

    Se un impianto avente diritto al FCS viene ceduto a un nuovo proprietario e se le summenzionate condizioni per fruire del FCS sono tuttora soddisfatte, deve essere presentato all'organo di esecuzione un modulo Cambio di beneficiario per il finanziamento dei costi supplementari (FCS) sottoscritto dall'ex produttore e dall'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE).

  • Uscita di un impianto dal programma di incentivazione FCS

    Se desiderate ritirare il vostro impianto FCS dal programma di incentivazione, vi preghiamo di presentare a Pronovo l'originale del modulo Ritiro dal finanziamento dei costi supplementari (FCS) firmato dal produttore e dal gestore di rete.

  • Perdita del diritto di beneficiare del FCS

    Un impianto perde il diritto di beneficiare del FCS quando si verifica uno dei seguenti casi:

    • non è più garantita l'indipendenza tra produttore e gestore di rete;
    • l'impianto è stato smontato e sostituito da un impianto nuovo; non è più garantita la salvaguardia dei diritti acquisiti;
    • non esiste un contratto valido tra produttore e gestore di rete.

    Si prega di contattare immediatamente Pronovo, non appena si verifica una delle situazioni menzionate.

  • Fine del programma FCS

    Il programma di incentivazione del finanziamento dei costi supplementari (FCS) si applica:

    • agli impianti idroelettrici fino al 31 dicembre 2035
    • a tutti i restanti impianti fino al 31 dicembre 2025

FCS – Modalità di funzionamento del FCS

Pronovo, in quanto organismo indipendente, è responsabile dell’applicazione del FCS. Ne risulta l’iter seguente.

  1. Il produttore indipendente fornisce la corrente elettrica del suo impianto FCS alla sua azienda di approvvigionamento dell’energia (AAE).
  2. L’AAE, a sua volta, rifornisce di energia elettrica i consumatori finali.
  3. In cambio i consumatori finali versano all’AAE il prezzo dell’energia orientato al mercato nonché un supplemento di rete.
  4. L’AAE versa il supplemento di rete a Pronovo, la quale passa questo supplemento di rete direttamente all’Ufficio federale dell’energia (UFE), responsabile dell’amministrazione del fondo.
  5. Ai sensi della direttiva FCS, l’AAE corrisponde al produttore un prezzo d’acquisto garantito medio di 15 o 16 ct./kWh.
  6. L’AAE deve quindi sostenere i costi supplementari, derivanti dalla differenza tra il prezzo d’acquisto garantito pagato al produttore e il prezzo d’acquisto orientato al mercato.
  7. Tali costi supplementari vengono rimborsati all’AAE da Pronovo / attingendo al fondo.

Affinché un impianto possa beneficiare del FCS, deve essere registrato nel sistema svizzero delle garanzie di origine (SGO). Il produttore ha diritto alle garanzie di origine (GO) del suo impianto ed è autorizzato a commercializzare autonomamente il plusvalore ecologico del suo impianto. A tale scopo ha la possibilità di negoziare le GO sul mercato libero o di cederle con un ordine permanente a un’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico di energia.

FCS – Facts FCS

Cos’è un produttore indipendente?
I produttori indipendenti sono proprietari di impianti di produzione di energia elettrica a cui partecipano, per una quota massima del 50 percento, gestori di rete o fornitori di energia elettrica e che producono energia distribuita mediante rete:

  • prevalentemente per il consumo proprio, oppure
  • senza appalto pubblico prevalentemente o esclusivamente per l’immissione in rete.

Quali sono i casi in cui vengono corrisposti a un produttore 15 ct./kWh o 16 ct./kWh?
Al produttore deve essere corrisposto un prezzo medio annuo di 15 ct./kWh. Agli impianti entrati in servizio tra il 1992 e il 1999 spettano 16 ct./kWh (cfr. Direttiva FCS, cifra 5.1).

Viene retribuita la produzione netta di elettricità dell’impianto?
No, il FCS viene corrisposto solo per l’energia eccedente immessa in rete dall’impianto avente diritto al FCS. L’energia eccedente risulta dalla differenza tra l’energia prodotta nel luogo di produzione, il fabbisogno proprio (alimentazione ausiliaria dell’impianto) e il consumo proprio.

Cos’è il prezzo d’acquisto orientato al mercato?
Il prezzo d’acquisto orientato al mercato corrisponde alla tariffa del prefornitore dell’azienda di approvvigionamento elettrico (AAE). Questa, a sua volta, corrisponde alla media dei prezzi ponderata in base alla quantità a cui l’AAE ha acquistato l’energia elettrica dai suoi prefornitori.

A chi spettano le garanzie di origine (GO) dell’impianto avente diritto al FCS?
Il diritto alle garanzie di origine spetta fondamentalmente al produttore indipendente. Fanno eccezione i produttori che hanno ceduto i loro diritti al plusvalore ecologico a un’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico di energia. In questo caso, è l’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico di energia ad aver diritto alle GO. Questo diritto deve essere attestato nei confronti dell’organo di esecuzione sulla scorta del modulo «Ordine permanente GO».

FCS – Introduzione

Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) è uno dei programmi precursori dell’incentivazione delle energie rinnovabili in Svizzera. Il programma viene portato avanti ormai solo per gli impianti aventi diritto al FCS esistenti. Non si potranno quindi inserire nuovi impianti nel FCS.

L’articolo 7 della Legge sull’energia (LEne), nella versione del 26 giugno 1998, rappresenta la base giuridica del FCS. Ai sensi di tale disposizione le aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) sono obbligate ad acquistare l’energia generata da produttori indipendenti. Per questa energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili viene garantito ai produttori un prezzo medio annuo di 15 risp. 16 centesimi per chilowattora. I costi supplementari derivanti dalla differenza tra il prezzo d’acquisto garantito versato al produttore e il prezzo d’acquisto orientato al mercato sono rimborsati alle AAE da Pronovo.

Pronovo copre le spese sostenute tramite un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento di rete).

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra direttiva FCS.